Spese di lite ridotte per serialità e limite del decoro professionale (Cons. Stato n. 3150 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, quando condanna alle spese, deve liquidarle avendo riguardo ai parametri del D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, ma può discostarsene motivatamente. Alla luce dell’abrogazione delle tariffe professionali ad opera dell’art. 9 del d.l. n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012, non sussiste più il vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari: lo scostamento appare tuttavia ammesso solo se sorretto da congrua motivazione. In caso di scostamento apprezzabile e rilevante dai limiti tabellari, il giudice è tenuto a indicare i criteri seguiti. Unico limite normativo resta l’art. 2233, comma 2, cod. civ., che preclude la liquidazione di somme simboliche non consone al decoro della professione.
Il Fatto
Il ricorrente in primo grado aveva ottenuto dal TAR Liguria l’accoglimento del ricorso, ma la sentenza aveva liquidato le spese di lite in soli 500,00 euro, “in considerazione del carattere seriale della controversia”. La causa riguardava l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario in materia di carta del docente.
Il difensore, dicharatosi antistatario, ha impugnato la sentenza nella parte relativa alla refusione delle spese, ritenendola solo simbolica e inferiore ai minimi tariffari, con violazione degli artt. 4 e 5 del D.M. n. 55/2014 e dell’art. 2233 cod. civ., oltre che dell’art. 24 Cost. e dell’art. 47 CDFUE. Ha chiesto la riforma con liquidazione di 1.189,00 euro oltre oneri.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal riconoscimento dell’ampio potere discrezionale del giudice in materia di spese, ivi compresa la compensazione per giusti motivi (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 8 del 24.05.2007). Quando però il TAR dispone la condanna, deve applicare i parametri del D.M. n. 55/2014, valutando caratteristiche, urgenza e pregio dell’attività, difficoltà e valore dell’affare, risultati conseguiti e complessità delle questioni.
Il Consiglio di Stato ricostruisce il quadro normativo. Dopo l’abrogazione delle tariffe, la legge n. 247/2012 ha previsto il compenso pattuito per iscritto e, in difetto, la liquidazione giudiziale secondo i parametri ministeriali, aggiornati periodicamente. Da qui la conclusione che non sussiste il vincolo legale della inderogabilità dei minimi previsto dall’art. 24 della legge n. 794/1942.
La Corte si distacca dall’indirizzo richiamato dall’appellante — Cass. sez. I n. 7844 del 24.03.2025 e Cons. St. Sez. VII n. 5201 del 13.06.2025 — ritenendo le sopravvenute previsioni dei decreti ministeriali bisognose di interpretazione conformatrice alle superiori disposizioni primarie ispirate ai principi di libertà e concorrenza di cui agli artt. 2, 3 e 41 Cost.: un atto amministrativo di secondo grado non può vincolare il giudice oltre le previgenti previsioni di legge.
Ciò posto, lo scostamento deve comunque essere motivato. Il TAR si era limitato a richiamare il criterio di soccombenza e la serialità della controversia, senza ulteriori argomentazioni: la serialità, osserva il Collegio, non giustifica la riduzione e anzi aggrava la responsabilità dell’amministrazione che persevera in un contegno riconosciuto illegittimo, in violazione del principio di leale collaborazione di cui alla legge n. 241/1990.
La liquidazione immotivata e manifestamente inferiore ai parametri lede il principio di effettività della tutela giurisdizionale sancito dagli artt. 24 e 113 Cost. e dall’art. 47 CDFUE. In riforma della sentenza, il Collegio liquida equitativamente le spese di primo grado in 800,00 euro oltre oneri, con distrazione a favore dei difensori antistatari, e compensa le spese del grado per il solo parziale accoglimento.
Nota della Redazione
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