Responsabilità da cose in custodia: onere di provare la concreta dinamica del sinistro (Cass. civ. Sez. 3 n. 11475 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, ex art. 2051 cod. civ., il danneggiato è tenuto a provare che l’evento sia stato concretamente provocato dalla cosa stessa. Non è sufficiente dimostrare che il sinistro si sia verificato nell’area custodita, ossia che la cosa e l’evento dannoso si collocassero genericamente nel medesimo contesto: è necessaria la prova della dinamica del fatto, intesa come successione di accadimenti e insieme di fattori che hanno determinato l’evento. Tale prova non può essere surrogata dalla consulenza tecnica c.d. percipiente quando l’accertamento del luogo della caduta non richieda specifiche cognizioni tecniche. È, altresì, inammissibile il motivo di ricorso che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a censure avverso accertamenti di fatto non sindacabili in sede di legittimità.
Il Fatto
Il ricorrente conveniva in giudizio il Comune di Catanzaro per ottenere il risarcimento dei danni riportati a seguito di una caduta avvenuta, secondo la sua prospettazione, in una buca non segnalata presente sul manto stradale. Il Tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte d’appello, riformando la sentenza, la rigettava sul presupposto della mancata dimostrazione del nesso di causalità tra l’evento e la cosa custodita, ritenendo generiche le dichiarazioni dell’unico teste escusso.
Avverso la sentenza d’appello il danneggiato proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, deducendo violazione dell’art. 2051 cod. civ., nonché vizi motivazionali e omesso esame circa un fatto decisivo. Il Comune resisteva con controricorso e depositava memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..
La Motivazione della Corte
La S.C. ha innanzitutto rilevato come la Corte territoriale avesse escluso l’esistenza del nesso causale non già per l’ipotetica ricorrenza di un caso fortuito, ma per la mancata prova, da parte dell’attore, della verificazione del fatto dannoso per come allegato a fondamento della domanda. Il testimone aveva dichiarato di aver visto cadere il danneggiato senza precisare la dinamica della caduta, le caratteristiche della buca e la relazione eziologica con la res; le fotografie allegate mostravano un tombino coperto da grata metallica di dimensioni notevoli, ma non dimostravano che la caduta fosse avvenuta in quell’ostacolo.
La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo, poiché la censura non si correlava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva negato la prova del fatto dannoso e non aveva affermato la sussistenza di un caso fortuito. Ha richiamato il principio per cui il motivo di ricorso deve concretizzarsi in una critica specifica della decisione, indicando le ragioni per cui essa è errata, a pena di nullità per inidoneità allo scopo, sanzionata dall’art. 366, n. 4, cod. proc. civ..
Quanto al secondo motivo, la Cassazione ha evidenziato che il giudice di merito aveva radicalmente escluso come provata la caduta in corrispondenza della buca, ritenendo l’unico elemento indiziario – la dichiarazione testimoniale – generico e non idoneo. Ha precisato che, sebbene il danneggiato non debba provare la natura insidiosa dell’ostacolo né la propria assenza di colpa, resta fermo l’onere di dimostrare che l’evento sia stato concretamente provocato dalla cosa in custodia, non potendosi desumere la dinamica dalla mera circostanza che il sinistro sia avvenuto in quell’area. Ha richiamato il principio della probabilità prevalente, ma ha osservato come tale criterio presupponga l’accertamento della pluralità di cause, mentre nel caso di specie mancava la prova stessa della caduta per come allegata.
Infine, con riferimento al terzo motivo, la Corte ha escluso che la consulenza tecnica avesse natura c.d. percipiente, poiché l’accertamento del luogo della caduta non richiede necessariamente cognizioni tecniche specialistiche. La valutazione di compatibilità del danno con la dinamica descritta, svolta dal primo giudice, non poteva supplire alla mancata prova del fatto costitutivo. Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e alla rifusione del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.