Rapina impropria: sottrazione senza impossessamento e immediatezza della violenza (Cass. pen. Sez. II n. 41155 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella rapina impropria di cui all’art. 628, secondo comma, cod. pen., la sottrazione della res è sufficiente a integrare il reato e a escludere la configurabilità del tentativo, essendo irrilevante che l’agente non abbia conseguito il definitivo impossessamento. Il requisito della immediatezza tra sottrazione e violenza o minaccia non richiede contestualità temporale, ma va assimilato alla flagranza o quasi flagranza ex art. 382 cod. proc. pen. Ne deriva che l’unitarietà dell’azione non si interrompe quando l’agente sia rimasto sotto il controllo della persona offesa o della vigilanza, restando integrata la fattispecie anche se la mercanzia sia stata abbandonata prima dell’uscita.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna, che aveva condannato il ricorrente per il reato di rapina impropria ai danni di un supermercato e del personale ivi operante. Secondo l’accertamento di merito, l’uomo aveva sottratto merce collocandola in un carrello, senza esibire il contenuto alle casse, e si era poi allontanato; la mercanzia veniva abbandonata all’interno dell’esercizio commerciale, oltre la linea delle casse, al sopraggiungere del personale e delle Forze dell’Ordine.
La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con motivi connessi, l’erronea applicazione dell’art. 628 cod. pen. e degli artt. 56 e 628 cod. pen., sostenendo che lo iato temporale tra apprensione e allontanamento avrebbe interrotto l’unitarietà del fatto, con conseguente qualificazione della condotta come mero tentativo di furto. Ulteriori censure riguardavano il diniego dell’attenuante della lieve entità e della pena sostitutiva.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è dichiarato inammissibile per plurime ragioni. La Corte rileva anzitutto la genericità dei motivi, che si risolvono in larga parte nella pedissequa riproduzione delle doglianze già presentate in appello, in violazione dell’art. 581, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all’art. 591 lett. c) cod. proc. pen. In presenza di una doppia conforme, le due sentenze di merito vanno lette congiuntamente come unico corpo decisionale, e la mera ripetizione dei motivi di gravame non costituisce critica argomentata: i motivi sono pertanto apparenti, perché non assolvono la funzione tipica di censura avverso la pronuncia impugnata, secondo il consolidato indirizzo richiamato (Sez. III n. 44418 del 2013, Sez. II n. 37295 del 2019, Sez. II n. 11951 del 2014).
Nel merito, i primi due motivi sono manifestamente infondati. La difesa sostiene che il carrello non avrebbe superato la barriera delle casse; la Corte osserva che è irrilevante se il carrello sia rimasto al di qua o al di là della soglia, essendo pacifico che il contenuto, inclusa la merce non esibita, l’avesse superata. L’argomento difensivo viene qualificato come errata metonimia, che sostituisce il contenitore al contenuto per trasferirne il significato.
La Corte afferma il principio centrale: nel quadro della rapina impropria, la sottrazione della res, anche senza impossessamento, è sufficiente per la commissione del reato se seguita dalla violenza; ove sia avvenuta la sottrazione, non vi è più spazio per il tentativo. Richiama sul punto Sez. II n. 35134 del 2022 (Velkovic), ove il tentativo ricorre solo quando la sottrazione non abbia luogo per ragioni indipendenti dalla volontà dell’agente.
Quanto alla immediatezza, la Corte ribadisce che il requisito non richiede contestualità temporale tra sottrazione e violenza o minaccia, essendo sufficiente un arco temporale che non interrompa l’unitarietà dell’azione volta a impedire al derubato di rientrare in possesso della cosa o ad assicurare l’impunità (Sez. II n. 30775 del 2023, Spagnuolo). Il concetto è equipollente alla flagranza o quasi flagranza ex art. 382 cod. proc. pen., come confermato da Sez. II n. 40421 del 2012 e Sez. II n. 43764 del 2013. Nel caso concreto l’imputato è rimasto sotto il controllo della persona offesa, ipotesi di quasi flagranza che integra la rapina impropria.
Infine, i motivi sul diniego della sostituzione della pena e sull’attenuante della lieve entità, introdotta dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 86/2024), sono dichiarati manifestamente infondati: il trattamento sanzionatorio rientra nel dominio discrezionale del giudice di merito e la Corte d’appello ha fornito adeguata motivazione. All’inammissibilità conseguono, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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