Segnalazione in Centrale Rischi del cessionario in continuità e preavviso: legittimità (ABF Collegio di Napoli n. 2008 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La segnalazione a sofferenza in Centrale dei Rischi effettuata dal cessionario del credito in continuità con il cedente è legittima e non richiede un nuovo preavviso, salvo che emergano elementi sopravvenuti tali da imporre una diversa valutazione della posizione del debitore. Gli obblighi di informativa preventiva alla prima segnalazione, previsti dall’art. 125, comma 3, TUB e dalla Circolare Banca d’Italia n. 139/1991, non costituiscono un presupposto di validità della segnalazione, ma un mero dovere di trasparenza: la loro violazione può fondare soltanto una tutela risarcitoria. Il trattamento dei dati nella Centrale dei Rischi risponde a un compito di interesse pubblico e non richiede il consenso dell’interessato.
Il Fatto
Il ricorrente aveva stipulato un finanziamento nel 2016, poi ceduto all’intermediario convenuto. Lamentava che la banca non avesse mai dimostrato la titolarità del credito, non avendo prodotto prova della cessione né della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o della comunicazione individuale. Da qui, secondo il ricorrente, il difetto di legittimazione a segnalare la posizione in Centrale dei Rischi. Il ricorso denunciava inoltre violazioni del GDPR per carenza dei requisiti di liceità, esattezza e proporzionalità, e il danno non patrimoniale alla reputazione derivante dalla perdurante presenza del nominativo.
La banca, premessa la propria qualità di cessionaria, eccepiva l’inammissibilità del ricorso per difetto di corrispondenza tra reclamo e ricorso e per violazione dei termini del Regolamento ABF. Nel merito sosteneva che il preavviso grava sull’intermediario che effettua la prima segnalazione negativa e che, in caso di cessione in continuità, il cessionario non è tenuto a un nuovo preavviso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione sul termine di sessanta giorni tra reclamo e ricorso. Il ricorso è stato presentato il 01.11.2025 e il reclamo è del 15.10.2025, quindi in violazione del termine. Tuttavia, poiché agli atti risulta un precedente reclamo del 20.11.2024, il Collegio ritiene ammissibili, ai fini della salvezza degli atti, le doglianze che trovino corrispondenza in quel reclamo. Ne segue che oggetto di analisi può essere la sola contestazione sulla regolarità formale della segnalazione, unica doglianza contenuta nel reclamo del 2024 e coerente con il ricorso.
Sul punto, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la segnalazione in continuità del cessionario non necessita di un nuovo preavviso, citando le decisioni del Collegio di Torino n. 22068/2021, del Collegio di Palermo n. 18875/2021, del Collegio di Napoli n. 23250/2020, del Collegio di Bologna n. 18718/2021 e del Collegio di Bari n. 26668/2019. Il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 1317/23, ha affermato la legittimità della segnalazione a sofferenza del cessionario in continuità col cedente, a meno che non risultino elementi sopravvenuti tali da rendere necessaria una diversa valutazione del debitore: evenienza che nel caso di specie non si rinviene.
Il Collegio precisa poi che le informative preventive alla prima segnalazione non costituiscono condizione di validità della segnalazione. Gli obblighi sul preavviso, riconducibili all’art. 125 TUB e alla Circolare n. 139/1991, si inquadrano in un mero dovere informativo. Il Collegio di Coordinamento n. 4519 del 2023 ha chiarito che l’invio dell’informativa di imminente segnalazione non è presupposto di legittimità, ma adempimento di un obbligo di trasparenza, la cui violazione può dar luogo soltanto alla tutela risarcitoria.
Nel caso in esame, trattandosi di segnalazione in Centrale Rischi, il mancato rispetto del termine non avrebbe potuto determinare la cancellazione della segnalazione. Nessuna richiesta risarcitoria può però essere accolta, perché mai formulata col reclamo del 20.11.2024. Solo per completezza, il Collegio osserva che anche la doglianza sul trattamento dei dati personali sarebbe stata rigettata: la Circolare n. 139/1991 esonera gli intermediari, ai sensi dell’art. 6 lett. c) del GDPR, dall’obbligo di acquisire il consenso, essendo la comunicazione effettuata in base a norma di legge e nel rispetto dell’art. 2-ter del Codice privacy. Il ricorso è pertanto non accolto.
Nota della Redazione
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