Truffa finto operatore con bonifico autorizzato dal cliente esclude rimborso (ABF Collegio di Milano n. 1707 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando l’operazione di pagamento è eseguita per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, essa deve considerarsi autorizzata, anche se il cliente ha agito cadendo vittima di un raggiro. Non viene perciò in rilievo il regime di responsabilità per le operazioni di pagamento non autorizzate previsto dalla direttiva 2015/2366/UE (PSD2) e dal d.lgs. n. 11/2010. La condotta del pagatore che disponga personalmente il bonifico sulla base delle istruzioni del frodatore costituisce il fattore eziologico determinante del pregiudizio lamentato, con conseguente rigetto della domanda di rimborso.
Il Fatto
Il ricorrente riferisce di essere stato contattato telefonicamente da soggetti che si qualificavano come personale dell’intermediario. Gli veniva prospettato un tentativo di truffa in corso e la presenza di un bonifico verso un conto estero. Un sedicente operatore lo induceva quindi a trasferire il denaro su due conti che gli venivano rappresentati come propri, per bloccare l’operazione sospetta.
Seguendo tali indicazioni, il cliente disponeva due bonifici, per un importo complessivo di euro 3.350,00, verso i conti indicati dal frodatore. Resosi conto del raggiro, presentava denuncia alla Polizia Postale e inviava reclamo all’intermediario, che negava ogni responsabilità invocando il rispetto degli standard PSD2 e l’assenza di anomalie tecniche, oltre all’esito negativo della richiesta di recall. Il cliente domanda il rimborso delle somme.
La motivazione del Collegio
Il Collegio circoscrive l’oggetto della controversia alle due operazioni contestate, pacificamente eseguite il 30 giugno 2025, ed evidenzia come sia agli atti la denuncia presentata il 1° luglio 2025. Il punto decisivo è di natura qualificatoria: è pacifico che l’operazione sia stata eseguita direttamente dal cliente, il quale, cadendo vittima del raggiro, ha personalmente disposto il pagamento seguendo le istruzioni del frodatore.
Da questa premessa discende l’inapplicabilità della disciplina invocata dal ricorrente. Secondo l’orientamento dei Collegi ABF richiamato nella decisione, quando l’operazione è eseguita per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione di pagamento e di tutti i fattori di autenticazione, l’operazione deve considerarsi autorizzata. Non viene quindi in rilievo il regime di responsabilità per le operazioni non autorizzate di cui alla direttiva 2015/2366/UE e al d.lgs. n. 11/2010.
Il Collegio ricostruisce poi le modalità della truffa: la chiamata proveniva da un’utenza fissa, il finto operatore prospettava un trasferimento di denaro in corso e induceva il cliente a spostare le somme su due conti che gli faceva credere a lui intestati. La ricostruzione serve a delimitare il perimetro della fattispecie, non a fondare un obbligo di rimborso a carico dell’intermediario.
La conclusione è netta sul piano causale: le operazioni sono state poste in essere personalmente dal ricorrente e la sua condotta si rivela il fattore eziologico determinante nel processo di causazione dell’evento dannoso lamentato. Il Collegio non accoglie pertanto il ricorso, senza che assumano rilievo autonomo le doglianze sull’asserita scarsa sofisticatezza del raggiro o sull’utilizzo di un’utenza sconosciuta.
Nota della Redazione
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