Truffa informatica con disposizione personale del pagamento: operazione autorizzata e nessun ristoro (ABF Collegio di Milano n. 1708 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando l’operazione di pagamento è eseguita per intero dal pagatore, con inserimento personale della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, la stessa deve considerarsi autorizzata. Non trova quindi applicazione il regime di responsabilità per le operazioni di pagamento non autorizzate previsto dalla direttiva 2015/2366/UE e dal d.lgs. n. 11/2010. Ne consegue che, se il cliente cade vittima di un raggiro e dispone personalmente i pagamenti seguendo le istruzioni del frodatore, la sua condotta costituisce fattore eziologico determinante dell’evento dannoso e la domanda di risarcimento nei confronti dell’intermediario non può essere accolta.

Il Fatto

Il ricorrente riferisce di aver ricevuto, in data 24.09.2025, un SMS apparentemente proveniente dall’intermediario, con cui veniva informato di un bonifico in esecuzione “sospeso” e invitato a contattare un numero di assistenza per bloccarlo. Al telefono un sedicente operatore gli prospettava una presunta violazione del conto e la necessità di stornare urgentemente il bonifico.

Guidato dall’interlocutore, il cliente effettuava operazioni di verifica dei dati personali, cambio password e PIN di accesso all’app, blocco della carta e due operazioni di presunto storno per un totale di 4.954,00 euro, ricevendo SMS di conferma per ogni passaggio. Compresa la truffa, sporgeva denuncia in pari data e tentava invano di bloccare il trasferimento tramite l’assistenza e la banca beneficiaria. Chiedeva quindi all’ABF un risarcimento pari o superiore alla somma sottratta. L’intermediario non si costituiva, pur avendo ricevuto il ricorso in data 04.11.2025.

La motivazione del Collegio

Il Collegio di Milano concentra l’analisi sulla qualificazione delle due operazioni contestate, per complessivi 4.954 euro, poste in essere il 24.09.2025. Dalle risultanze agli atti emerge come pacifico che le operazioni siano state eseguite direttamente dal cliente, il quale, cadendo vittima del raggiro, ha personalmente disposto i pagamenti seguendo le istruzioni impartite dal frodatore.

Su questa premessa il Collegio richiama l’orientamento dei Collegi ABF: quando l’operazione è eseguita per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione di pagamento e di tutti i fattori di autenticazione, l’operazione stessa deve considerarsi autorizzata. Ne deriva che non viene in rilievo il regime di responsabilità per le operazioni di pagamento non autorizzate disciplinato dalla direttiva 2015/2366/UE (PSD2) e dal d.lgs. n. 11/2010. La fattispecie, dunque, resta fuori dall’ambito di tutela invocato dal ricorrente.

Il Collegio esamina poi le modalità della truffa e la condotta delle parti. Il ricorrente dichiara di avere ricevuto un SMS nella chat ufficiale dell’intermediario, con cui veniva informato di un bonifico in uscita, ma non produce il messaggio agli atti del procedimento. Manca quindi la prova documentale del preteso canale di contatto utilizzato dal frodatore.

Alla luce di tali risultanze, il Collegio ritiene che la condotta del ricorrente emerga quale fattore eziologico determinante dell’evento dannoso lamentato. Le censure mosse all’intermediario — assenza di canali efficaci e tempestivi per le emergenze da frode, omessa comunicazione dei rischi, mancato intervento per richiamare o stornare la transazione — non superano il rilievo assorbente della condotta del cliente nella consumazione del pregiudizio.

Il ricorso viene pertanto respinto, con la conseguenza che la domanda di risarcimento di importo pari o superiore a 4.954,00 euro resta priva di titolo nel procedimento arbitrale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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