Estinzione anticipata cessione del quinto rimborso pro quota oneri e polizza (ABF Collegio di Bologna n. 5656 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata di un finanziamento contro cessione del quinto stipulato prima del 25 luglio 2021, il diritto del finanziato alla riduzione del costo totale del credito resta disciplinato dall’art. 125-sexies TUB nel testo vigente alla data di sottoscrizione, richiamato dall’art. 11-octies, comma 2, D.L. n. 73/2021, come modificato dall’art. 27 D.L. n. 104/2023. I costi recurring sono rimborsabili secondo il criterio proporzionale ratione temporis, salvo diversa previsione contrattuale; quelli up front, in assenza di patto contrario, si riducono secondo la curva degli interessi. Gli oneri assicurativi possono essere restituiti con metodologia attuariale alternativa solo se il cliente è stato posto ex ante nella condizione di conoscere l’esistenza di un criterio diverso dal pro rata. Le imposte e gli oneri erariali non sono retrocedibili.
Il Fatto
Il ricorrente aveva stipulato nel 2012 un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente nel marzo 2020 in corrispondenza della rata n. 94 su 120. Esperita senza esito la fase di reclamo, ha adito l’Arbitro chiedendo la condanna dell’intermediario al rimborso degli oneri non maturati per complessivi € 1.794,11, secondo il criterio proporzionale ratione temporis, al lordo di quanto già restituito.
In via subordinata ha invocato, per le componenti qualificabili come up front, la riduzione secondo la curva degli interessi, richiamando la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019. Ha domandato inoltre la restituzione delle quote versate dopo l’estinzione, le spese di assistenza difensiva quantificate in € 200,00, il rimborso del contributo di € 20,00 e gli interessi legali dalla data del reclamo. L’intermediario ha eccepito di aver già rimborsato anche gli oneri up front e di aver liquidato gli oneri assicurativi secondo le formule attuariali delle condizioni generali.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo applicabile ai contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, richiamando l’art. 11-octies, comma 2, D.L. n. 73/2021 nel testo risultante dalla modifica operata dall’art. 27 D.L. n. 104/2023. La norma fa salve le disposizioni dell’art. 125-sexies TUB vigenti alla data di sottoscrizione, con esclusione di ogni riduzione delle imposte. Su questa base il Collegio ha confermato la continuità con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, distinguendo i costi recurring, soggetti a proporzionalità lineare, dai costi up front, riducibili secondo il metodo progressivo proprio degli interessi corrispettivi.
Quanto alle singole voci, le commissioni alla mandataria sono state qualificate come recurring e rimborsabili per il 100%, mancando una descrizione delle attività remunerate e della percentuale di rimborso. Le provvigioni all’intermediario del credito sono state parimenti ricondotte ai costi recurring, per l’opacità della clausola, che non consentiva al cliente di verificare la natura continuativa delle prestazioni. Le spese di istruttoria, non descritte e di importo inferiore a 1.000 euro, sono state considerate up front. Gli interessi corrispettivi sono stati dichiarati rimborsabili secondo il criterio pro rata temporis, in linea con le decisioni del Collegio di Coordinamento nn. 6885 e 6888 del 2022.
Sul fronte assicurativo, il Collegio ha dato atto del rimborso del premio non goduto relativo alla polizza vita, pari a € 144,59, come risultante dal conteggio estintivo. Per la polizza a copertura del rischio di perdita dell’impiego, l’intermediario ha invocato la formula attuariale delle condizioni generali: il Collegio ha ammesso il metodo alternativo, avendo verificato la consegna del fascicolo informativo sottoscritto dal ricorrente e la compatibilità temporale della documentazione con la stipula.
La richiesta di spese di assistenza tecnica è stata invece respinta, richiamando la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4580/2025: la rifusione presuppone la dimostrazione della necessità dell’intervento del professionista, per comportamento gravemente scorretto o dilatorio dell’intermediario ovvero per particolare complessità della controversia, evenienze non allegate nel caso concreto. Il ricorso è stato quindi accolto in parte, con condanna alla restituzione di € 1.742,00 oltre agli oneri assicurativi per il rischio impiego, nei limiti della domanda, con interessi legali dal reclamo e rifusione del contributo di € 20,00.
Nota della Redazione
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