Risarcimento diretto: l’impresa debitrice non risponde della liquidazione del sinistro (Arbitro Assicurativo n. 543 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel risarcimento diretto disciplinato dagli artt. 149 e 150 del CAP e dal D.P.R. n. 254/2006, l’impresa di assicurazione del responsabile assume il ruolo di impresa debitrice ed è obbligata, per effetto della convenzione CARD, ad astenersi dalla trattazione del sinistro, affidata in via esclusiva all’impresa gestionaria. Le doglianze relative ai criteri di quantificazione del danno non possono pertanto essere rivolte alla debitrice. Questa resta tuttavia tenuta, in virtù dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., a trasmettere alla gestionaria le informazioni e i documenti ricevuti dall’assicurato che possano influire sulla trattazione. Ove lo scopo informativo sia comunque raggiunto per iniziativa dell’assicurato, la doglianza per omessa trasmissione non è fondata.
Il Fatto
Il ricorrente, dichiratosi responsabile di un sinistro stradale avvenuto il 1° luglio 2025, lamentava che la propria impresa di assicurazione avesse ignorato le sue segnalazioni e non avesse inoltrato all’impresa gestionaria le comunicazioni con cui contestava l’importo liquidato al danneggiato. Secondo il ricorrente, la liquidazione era stata determinata su una perizia errata e incompatibile con il verbale delle Autorità intervenute, e la resistente non lo aveva tutelato.
L’impresa resistente eccepiva di aver svolto il solo ruolo di impresa debitrice, avendo inoltrato alla gestionaria la comunicazione del 9 luglio 2025 e riscontrato le richieste dell’assicurato; contestava altresì l’ammissibilità del ricorso, in quanto volto alla rideterminazione del quantum e dunque implicante accertamenti istruttori preclusi all’Arbitro.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo del risarcimento diretto: gli artt. 149 e 150 del CAP, il D.P.R. n. 254/2006 e la CARD, che ha istituito un sistema di mandati reciproci tra imprese. Richiama l’art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 254/2006, secondo cui l’impresa che riceve la richiesta ne dà comunicazione all’impresa del responsabile fornendo le sole informazioni necessarie alla verifica della copertura e delle modalità del sinistro.
Su questa base il Collegio esclude che le censure sulla non corretta trattazione e sulla sproporzionata liquidazione possano indirizzarsi verso la debitrice: si tratta di attività di competenza esclusiva della gestionaria, rispetto alla quale la debitrice è anzi obbligata ad astenersi. Il Collegio richiama sul punto la giurisprudenza di merito (App. Milano n. 3746/2022; Trib. Cassino n. 65/2024), che ha ritenuto valido l’obbligo di astensione previsto dalla convenzione.
Quanto all’omessa trasmissione delle contestazioni, il Collegio riconosce che la debitrice è tenuta, in ossequio ai principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 cod. civ., a inoltrare alla gestionaria tutte le informazioni e i documenti ricevuti dall’assicurato idonei a influire sulla trattazione, senza che ciò comporti ingerenza nella gestione né responsabilità per le decisioni assunte dalla gestionaria.
Nel caso concreto, però, anche a voler ritenere mancata la trasmissione della comunicazione del 9 luglio 2025, lo scopo di rendere edotta la gestionaria dei rilievi sui danni al veicolo di controparte è stato comunque raggiunto per iniziativa dello stesso ricorrente, che dal 12 settembre 2025 ha trasmesso le proprie contestazioni direttamente alla gestionaria. La doglianza verso la debitrice è dunque infondata e il ricorso non è accolto.
Nota della Redazione
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