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Art. 747 c.c. Collazione per imputazione
La collazione per imputazione si fa avuto riguardo al valore dell’immobile al tempo dell’aperta successione. Funzione della norma L’art. 747 c.c. disciplina il criterio estimativo della collazione per imputazione: la modalità di conferimento in cui il bene donato non rientra materialmente nella massa ereditaria, ma il suo valore viene addebitato alla quota del coerede donatario,…
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Art. 748 c.c. Miglioramenti, spese e deterioramenti
In tutti i casi, si deve dedurre a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell’aperta successione. Devono anche computarsi a favore del donatario le spese straordinarie da lui sostenute per la conservazione della cosa, non cagionate da sua colpa. Il donatario dal suo canto…
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Art. 749 c.c. Miglioramenti e deterioramenti dell’immobile alienato
Nel caso in cui l’immobile è stato alienato dal donatario, i miglioramenti e i deterioramenti fatti dall’acquirente devono essere computati a norma dell’articolo precedente. Funzione della norma L’art. 749 c.c. estende i criteri dell’art. 748 c.c. all’ipotesi in cui l’immobile donato sia stato alienato dal donatario a un terzo: la fattispecie non riguarda ogni bene…
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Art. 750 c.c. Collazione di mobili
La collazione dei mobili si fa soltanto per imputazione, sulla base del valore che essi avevano al tempo dell’aperta successione. Se si tratta di cose delle quali non si può far uso senza consumarle, e il donatario le ha già consumate, si determina il valore che avrebbero avuto secondo il prezzo corrente al tempo dell’aperta…
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Art. 751 c.c. Collazione del danaro
La collazione del danaro donato si fa prendendo una minore quantità del danaro che si trova nell’eredità, secondo il valore legale della specie donata o di quella ad essa legalmente sostituita all’epoca dell’aperta successione. Quando tale danaro non basta e il donatario non vuole conferire altro danaro o titoli dello Stato, sono prelevati mobili o…
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Art. 752 c.c. Ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi
I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto. Funzione della norma L’art. 752 c.c. è la regola di base del concorso degli eredi nei debiti e nei pesi ereditari: essi vi contribuiscono in proporzione delle rispettive quote, salvo…
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Art. 753 c.c. Immobili gravati da rendita redimibile
Ogni coerede, quando i beni immobili dell’eredità sono gravati con ipoteca da una prestazione di rendita redimibile, può chiedere che gli immobili ne siano affrancati e resi liberi prima che si proceda alla formazione delle quote ereditarie. Se uno dei coeredi si oppone, decide l’autorità giudiziaria. Se i coeredi dividono l’eredità nello stato in cui…
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Art. 754 c.c. Pagamento dei debiti e rivalsa
Gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria e ipotecariamente per l’intero. Il coerede che ha pagato oltre la parte a lui incombente può ripetere dagli altri coeredi soltanto la parte per cui essi devono contribuire a norma dell’articolo 752, quantunque si…
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Art. 755 c.c. Quota di debito ipotecario non pagata da un coerede
In caso d’insolvenza di un coerede, la sua quota di debito ipotecario è ripartita in proporzione tra tutti gli altri coeredi. Funzione della norma L’art. 755 c.c. è norma speciale di chiusura del sottosistema formato dagli artt. 752, 754 e 756 c.c.: l’art. 752 c.c. pone la regola generale del concorso dei coeredi nel pagamento…
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Art. 756 c.c. Esenzione del legatario dal pagamento dei debiti
Il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari, salvo ai creditori l’azione ipotecaria sul fondo legato e l’esercizio del diritto di separazione; ma il legatario che ha estinto il debito di cui era gravato il fondo legato subentra nelle ragioni del creditore contro gli eredi. Funzione della norma L’art. 756 c.c. chiude il…
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Art. 757 c.c. Diritto dell’erede sulla propria quota
Ogni coerede è reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione, anche per acquisto all’incanto, e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari. Funzione della norma L’art. 757 c.c. apre il Capo IV del Titolo IV del…
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Art. 758 c.c. Garanzia tra coeredi
I coeredi si devono vicendevole garanzia per le sole molestie ed evizioni derivanti da causa anteriore alla divisione. La garanzia non ha luogo, se è stata esclusa con clausola espressa nell’atto di divisione, o se il coerede soffre l’evizione per propria colpa. Funzione della norma L’art. 758 c.c. si colloca nel Capo IV del Titolo…
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Art. 759 c.c. Evizione subita da un coerede
Se alcuno dei coeredi subisce evizione, il valore del bene evitto, calcolato al momento dell’evizione, deve essere ripartito tra tutti i coeredi ai fini della garanzia stabilità dall’articolo precedente, in proporzione del valore che i beni attribuiti a ciascuno di essi hanno al tempo dell’evizione e tenuto conto dello stato in cui si trovano al…
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Art. 760 c.c. Inesigibilità di crediti
Non è dovuta garanzia per l’insolvenza del debitore di un credito assegnato a uno dei coeredi, se l’insolvenza è sopravvenuta soltanto dopo che è stata fatta la divisione. La garanzia della solvenza del debitore di una rendita è dovuta per i cinque anni successivi alla divisione. Funzione della norma L’art. 760 c.c. si colloca accanto…
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Art. 761 c.c. Annullamento per violenza o dolo
La divisione può essere annullata quando è l’effetto di violenza o di dolo. L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o in cui il dolo è stato scoperto. Funzione della norma L’art. 761 c.c. apre il Capo V del Titolo IV del Libro II, dedicato all’annullamento e alla…
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Art. 762 c.c. Omissione di beni ereditari
L’omissione di uno o più beni dell’eredità non dà luogo a nullità della divisione, ma soltanto a un supplemento della divisione stessa. Funzione della norma L’art. 762 c.c. non disciplina un vizio invalidante dell’intera divisione, bensì un rimedio integrativo speciale per il caso in cui uno o più beni ereditari siano rimasti fuori dall’atto divisorio…
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Art. 763 c.c. Rescissione per lesione
La divisione può essere rescissa quando taluno dei coeredi prova di essere stato leso oltre il quarto. La rescissione è ammessa anche nel caso di divisione fatta dal testatore, quando il valore dei beni assegnati ad alcuno dei coeredi è inferiore di oltre un quarto all’entità della quota ad esso spettante. L’azione si prescrive in…
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Art. 764 c.c. Atti diversi dalla divisione
L’azione di rescissione è anche ammessa contro ogni altro atto che abbia per effetto di far cessare tra i coeredi la comunione dei beni ereditari. L’azione non è ammessa contro la transazione con la quale si è posta fine alle questioni insorte a causa della divisione o dell’atto fatto in luogo della medesima, ancorché non…
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Art. 765 c.c. Vendita del diritto ereditario fatta al coerede
L’azione di rescissione non è ammessa contro la vendita del diritto ereditario fatta senza frode a uno dei coeredi, a suo rischio e pericolo, da parte degli altri coeredi o di uno di essi. Funzione della norma L’art. 765 c.c. si colloca nel Capo V del Titolo IV del Libro II, dedicato all’annullamento e alla…
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Art. 766 c.c. Stima dei beni
Per conoscere se vi è lesione si procede alla stima dei beni secondo il loro stato e valore al tempo della divisione. Funzione della norma L’art. 766 c.c. è norma di completamento operativo dell’art. 763 c.c.: non disciplina in generale come si stimano i beni in sede divisoria, ma individua il momento temporale di riferimento…