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  • Art. 717 c.c. Sospensione della divisione per ordine del giudice

    L’autorità giudiziaria, su istanza di uno dei coeredi, può sospendere, per un periodo di tempo non eccedente i cinque anni, la divisione dell’eredità o di alcuni beni, qualora l’immediata sua esecuzione possa recare notevole pregiudizio al patrimonio ereditario. Funzione della norma L’art. 717 c.c. opera come norma eccezionale di temperamento rispetto alla regola generale posta…

  • Art. 718 c.c. Diritto ai beni in natura

    Ciascun coerede può chiedere la sua parte in natura dei beni mobili e immobili dell’eredità, salve le disposizioni degli articoli seguenti. Funzione della norma L’art. 718 c.c. si colloca nel nucleo della disciplina della divisione ereditaria come norma di principio sulla conformazione della porzione spettante al coerede, in stretto collegamento con il diritto di ciascun…

  • Art. 719 c.c. Vendita dei beni per il pagamento dei debiti ereditari

    Se i coeredi aventi diritto a più della metà dell’asse concordano nella necessità della vendita per il pagamento dei debiti e pesi ereditari, si procede alla vendita all’incanto dei beni mobili e, se occorre, di quei beni immobili la cui alienazione rechi minor pregiudizio agli interessi dei condividenti. Quando concorre il consenso di tutte le…

  • Art. 720 c.c. Immobili non divisibili

    Se nell’eredità vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell’igiene, e la divisione dell’intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell’eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o…

  • Art. 721 c.c. Vendita degli immobili

    I patti e le condizioni della vendita degli immobili, qualora non siano concordati dai condividenti, sono stabiliti dall’autorità giudiziaria. Funzione della norma L’art. 721 c.c. si colloca nel segmento della disciplina della divisione ereditaria che regola le ipotesi in cui la liquidazione di beni della massa diviene funzionale allo scioglimento della comunione, sia per il…

  • Art. 722 c.c. Beni indivisibili nell’interesse della produzione nazionale

    In quanto non sia diversamente disposto dalle leggi speciali, le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui nell’eredità vi sono beni che la legge dichiara indivisibili nell’interesse della produzione nazionale. Funzione della norma L’art. 722 c.c. si colloca nel segmento normativo che governa le operazioni di scioglimento della comunione ereditaria,…

  • Art. 723 c.c. Resa dei conti

    Dopo la vendita, se ha avuto luogo, dei mobili e degli immobili si procede ai conti che i condividenti si devono rendere, alla formazione dello stato attivo e passivo dell’eredità e alla determinazione delle porzioni ereditarie e dei conguagli o rimborsi che si devono tra loro i condividenti. Funzione della norma L’art. 723 c.c. disciplina…

  • Art. 724 c.c. Collazione e imputazione

    I coeredi tenuti a collazione, a norma del capo II di questo titolo, conferiscono tutto ciò che è stato loro donato. Ciascun erede deve imputare alla sua quota le somme di cui era debitore verso il defunto e quelle di cui è debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione. Funzione della norma…

  • Art. 725 c.c. Prelevamenti

    Se i beni donati non sono conferiti in natura, o se vi sono debiti da imputare alla quota di un erede a norma del secondo comma dell’articolo precedente, gli altri eredi prelevano dalla massa ereditaria beni in proporzione delle loro rispettive quote. I prelevamenti, per quanto è possibile, si formano con oggetti della stessa natura…

  • Art. 726 c.c. Stima e formazione delle parti

    Fatti i prelevamenti, si provvede alla stima di ciò che rimane nella massa, secondo il valore venale dei singoli oggetti. Eseguita la stima, si procede alla formazione di tante porzioni quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti in proporzione delle quote. Funzione della norma L’art. 726 c.c. si colloca nella sequenza tecnica delle operazioni…

  • Art. 727 c.c. Norme per la formazione delle porzioni

    Salvo quanto è disposto dagli articoli 720 e 722, le porzioni devono essere formate, previa stima dei beni, comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione dell’entità di ciascuna quota. Si deve tuttavia evitare, per quanto è possibile, il frazionamento delle biblioteche, gallerie e collezioni che hanno un’importanza…

  • Art. 728 c.c. Conguagli in danaro

    L’ineguaglianza in natura nelle quote ereditarie si compensa con un equivalente in danaro. Funzione della norma L’art. 728 c.c. si colloca nella sequenza operativa della divisione ereditaria dopo la stima dei beni (art. 726 c.c.) e in funzione della formazione delle porzioni (art. 727 c.c.), quale meccanismo di riequilibrio economico destinato a correggere le diseguaglianze…

  • Art. 729 c.c. Assegnazione o attribuzione delle porzioni

    L’assegnazione delle porzioni eguali è fatta mediante estrazione a sorte. Per le porzioni diseguali si procede mediante attribuzione. Tuttavia, rispetto a beni costituenti frazioni eguali di quote diseguali, si può procedere per estrazione a sorte. Funzione della norma L’art. 729 c.c. si colloca nella sequenza finale delle operazioni divisionali, dopo la stima dei beni (art.…

  • Art. 730 c.c. Deferimento delle operazioni a un notaio

    Le operazioni indicate negli articoli precedenti possono essere, col consenso di tutti i coeredi, deferite a un notaio. La nomina di questo, in mancanza di accordo, è fatta con decreto dal Tribunale del luogo dell’aperta successione. Qualora sorgano contestazioni nel corso delle operazioni, esse sono riservate e rimesse tutte insieme alla cognizione dell’autorità giudiziaria competente,…

  • Art. 731 c.c. Suddivisioni tra stirpi

    Le norme sulla divisione dell’intero asse si osservano anche nelle suddivisioni tra i componenti di ciascuna stirpe. Funzione della norma L’art. 731 c.c. opera nel segmento della divisione ereditaria in cui, accertata la vocazione per rappresentazione o comunque la rilevanza della successione per stirpi, la massa non va immediatamente ripartita tra tutti i coeredi come…

  • Art. 732 c.c. Diritto di prelazione

    Il coerede, che vuole alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi dall’ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di…

  • Art. 733 c.c. Norme date dal testatore per la divisione

    Quando il testatore ha stabilito particolari norme per formare le porzioni, queste norme sono vincolanti per gli eredi, salvo che l’effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote stabilite dal testatore. Il testatore può disporre che la divisione si effettui secondo la stima di persona da lui designata che non sia erede o legatario: la…

  • Art. 734 c.c. Divisione fatta dal testatore

    Il testatore può dividere i suoi beni tra gli eredi comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile. Se nella divisione fatta dal testatore non sono compresi tutti i beni lasciati al tempo della morte, i beni in essa non compresi sono attribuiti conformemente alla legge, se non risulta una diversa volontà del testatore. Funzione…

  • Art. 735 c.c. Preterizione di eredi e lesione di legittima

    La divisione nella quale il testatore non abbia compreso qualcuno dei legittimari o degli eredi istituiti è nulla. Il coerede che è stato leso nella quota di riserva può esercitare l’azione di riduzione contro gli altri coeredi. Funzione della norma L’art. 735 c.c. disciplina la patologia propria della divisione fatta dal testatore quando l’operazione divisoria,…

  • Art. 736 c.c. Consegna dei documenti

    Compiuta la divisione, si devono rimettere a ciascuno dei condividenti i documenti relativi ai beni e diritti particolarmente loro assegnati. I documenti di una proprietà che è stata divisa rimangono a quello che ne ha la parte maggiore, con l’obbligo di comunicarli agli altri condividenti che vi hanno interesse, ogni qualvolta se ne faccia richiesta.…