Cass. pen. Sez. VI n. 37273/2026

Testo integrale del provvedimento

Corte di cassazione, Sez. VI penale, sentenza n. 37273/2026 (R.G. 22939/2026). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.

In caso di diItuak>ne dal prowedlmento a norma dell’art. 52 d.lga. 196/03 in quamo a disposto d’ufficio

REPUBBLICA ITALIANA

9 ~ richiesta di parte à(rmpoeto dalla legge ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da avverso la sentenza del 07/05/2024 della Corte di appello di Bologna Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Flavia Alemi, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso; letta la memoria depositata dall’Avv. , difensore della ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7 maggio 2024 la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia emessa il 3 marzo 2022 dal Tribunale della stessa città, con cui è stata condannata per il reato di maltrattamenti in famiglia ai danni della madre.

2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputata, che ha dedotto i motivi di seguito indicati.

2.1. Con il primo motivo ha censurato la violazione dell’art. 500 cod. proc. pen., lamentando che le dichiarazioni rese dalla persona offesa nel corso delle indagini preliminari, richiamate mediante le contestazioni dibattimentali, fossero state utilizzate ai fini dell’accertamento dei fatti, anziché della sola valutazione della credibilità della teste. Nel corso dell’esame dibattimentale, peraltro, la persona offesa non avrebbe ricostruito puntualmente gli episodi contestati, limitandosi alla generica affermazione: «La verità gliel’ho detta, quello che c’è scritto lì». Tale dichiarazione non sarebbe idonea a recuperare integralmente il contenuto delle precedenti dichiarazioni e a ritenere provati tutti gli episodi ivi descritti. Neppure l’affermazione della persona offesa – «naturalmente mi trattava male e io trattavo male lei» – sarebbe sufficiente a provare i maltrattamenti asserita mente commessi dall’imputata ai danni della madre.

2.2. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento materiale del reato di cui all’art. 572 cod. pen., assumendo che la Corte territoriale non avrebbe individuato una pluralità di condotte vessatorie concretamente accertate e connotate da abitualità e sopraffazione, ma avrebbe desunto tali caratteri da una valutazione generica del rapporto familiare e dalle generiche dichiarazioni della persona offesa. La motivazione non avrebbe, inoltre, adeguatamente distinto un sistema unilaterale di maltrattamenti dal clima di reciproca tensione maturato in un contesto di grave disagio economico e abitativo, né chiarito la concreta valenza dimostrativa delle deposizioni dei figli della persona offesa e dell’operatrice che sarebbero de re/ato e prive di autonomo riscontro circa la reiterazione delle condotte vessatorie.

2.3. Con il terzo motivo ha lamentato l’omessa valutazione delle registrazioni audiovisive prodotte dalla difesa e acquisite al fascicolo dibattimentale, dalle quali sarebbero emersi l’assenza di una condizione di soggezione della persona offesa e il carattere provocatorio dei suoi comportamenti. Il materiale anzidetto avrebbe consentito una diversa ricostruzione dell’episodio del 18 giugno 2019, poiché l’oggetto non sarebbe stato scagliato contro la persona offesa, ma gettato ai piedi del letto per consegnarglielo, nonché di apprezzare le precarie condizioni fisiche e di deambulazione dell’imputata, ritenute incompatibili con le condotte vessatorie contestate.

2.4. Con il quarto motivo sono stati dedotti l’erronea applicazione della legge penale e vizi della motivazione in ordine all’accertamento dell’elemento soggettivo del delitto, sostenendosi che, nonostante lo specifico motivo di appello, la Corte territoriale non avrebbe motivato sull’effettiva consapevolezza e volontà dell’imputata di perpetrare il reato contestato.

3. È stata depositata memoria nell’interesse dell’imputata, con la quale la difesa ha replicato alle argomentazioni formulate nella requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va rigettato, in quanto motivi, in esso formulati, sono nel complesso infondati.

2. Il primo motivo non è deducibile, poiché introduce una questione non sollevata con l’atto di appello, ed è, comunque, manifestamente infondato. Va ribadito, infatti, il principio secondo cui «le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone, che manifesti genuina difficoltà di elaborazione del ricordo, ove lo stesso ne affermi la veridicità anche mediante richiami atti a giustificare il “deficit” mnemonico, devono ritenersi confermate e, in quanto tali, possono essere recepite e utilizzate come se rese direttamente in dibattimento» (Sez. 5, n. 7730 del 20/11/2025, dep. 2026, J., Rv. 289506 – 01). Nel caso di specie, la persona offesa, all’epoca ottantacinquenne, pur avendo in dibattimento attenuato la gravità delle condotte poste in essere dalla figlia – atteggiamento plausibilmente ricondotto dalla Corte territoriale al comprensibile intento di proteggerla – ha confermato, all’esito delle puntuali contestazioni del Pubblico ministero, le dichiarazioni rese nel corso delle indagini, segnatamente quanto alle espressioni denigratorie e alle aggressioni fisiche subite dall’imputata. I Giudici di merito hanno, pertanto, legittimamente attribuito piena efficacia probatoria a tali dichiarazioni, valorizzando la sostanziale conferma del precedente narrato, la linearità della deposizione e l’assenza di incongruenze intrinseche. censura difensiva, fondata sull’assunto dichiarazioni predibattimentali sarebbero state utilizzabili ai soli fini della valutazione della credibilità della teste, non si confronta, dunque, con l’intervenuta conferma dibattimentale del loro contenuto e non evidenzia alcuna violazione dell’art. 500 cod. proc. peno 3. Il terzo motivo, da esaminare con priorità logica rispetto al secondo e al quarto, è privo di specificità.

La ricorrente, pur richiamando taluni contenuti delle registrazioni audiovisive, non ne illustra la concreta incidenza sul complessivo compendio probatorio. La censura, infatti, non chiarisce per quali ragioni gli elementi desumibili dai filmati sarebbero idonei a incidere sulla ricostruzione dei fatti, fondata sulle dichiarazioni della persona offesa e sui plurimi riscontri valorizzati dai Giudici, né, quindi, ne dimostra la concreta efficacia scardinante.

Va, al riguardo, ribadito che, quando sia dedotto il vizio di motivazione per omessa valutazione o travisamento di uno specifico atto processuale, il ricorrente ha l’onere non soltanto di individuare puntualmente l’atto e il dato probatorio da esso emergente, ma anche di indicare le ragioni per le quali tale dato risulti incompatibile con la ricostruzione accolta nella sentenza e sia idoneo a comprometterne in modo decisivo la tenuta logica, introducendo una radicale frattura nell’impianto argomentativo (Sez. 3, n. 33796 del 27/05/2021). Il vizio assume, infatti, carattere decisivo soltanto quando l’errore denunciato sia dotato di una forza dimostrativa tale da disarticolare l’intero ragionamento probatorio e da rendere illogica la motivazione nel suo complesso (Sez. 3, n. 23013 del 11/06/2026, E., Rv. 290288 – 01; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 – 01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774 – 01). Ne consegue che non è sufficiente prospettare una diversa o alternativa lettura della prova, occorrendo dimostrare, invece, che il dato pretermesso, se valutato, avrebbe determinato un esito incompatibile con quello recepito dai giudici di merito.

4. Il secondo motivo è infondato.

La Corte di appello ha evidenziato che la persona offesa aveva confermato in dibattimento la reiterazione delle ingiurie e delle aggressioni fisiche, avendo riferito che le condotte si verificavano anche una o due volte al giorno, intervallate da periodi di apparente tranqUillità della durata di due o tre giorni. La convivenza, divenuta intollerabile, le aveva impedito di vivere serenamente nella propria abitazione e l’aveva indotta, il 28 agosto 2019, a richiedere l’intervento delle Forze dell’ordine.

Né la successiva remissione della querela e il ridimensionamento, nel corso dell’esame dibattimentale, della gravità delle offese e delle aggressioni subite valevano a infirmarne la credibilità o a rendere contraddittorio il racconto. La Corte territoriale ha, infatti, plausibilmente ricondotto tale atteggiamento al persistente legame affettivo con la figlia e all’intento di preservarla da conseguenze penali. Un’analoga finalità protettiva era già emersa durante la convivenza, allorché la persona offesa, riferendo di essere stata graffiata dalla figlia, aveva spiegato di non averla denunciata per non aggravarne la situazione familiare, essendo i figli già affidati ai servizi sociali e collocati prevalentemente presso il padre. In tale contesto, la decisione di proporre querela è stata logicamente ricondotta all’impossibilità di tollerare oltre una situazione ormai insostenibile, che aveva determinato nell’anziana donna un significativo dimagrimento e persistenti difficoltà nel riposo, aggravate dalle diverse abitudini di vita della figlia e dei nipoti, talvolta ospitati nell’abitazione.

La Corte di appello ha aggiunto che il racconto della persona offesa aveva trovato riscontro nelle dichiarazioni dei figli e dell’operatrice alla quale la vittima si era rivolta per chiedere aiuto. Quest’ultima aveva riferito che la donna le aveva confidato di subire, sin dall’inizio della convivenza e per un periodo prolungato, violenze verbali e fisiche parte della figlia, apparendo profondamente provata da una relazione familiare ormai ingestibile. Anche i fratelli dell’imputata avevano confermato che la madre li aveva informati di una situazione particolarmente gravosa, connotata da offese e maltrattamenti, tanto da indurii a organizzare un incontro con la sorella e a prospettare possibili soluzioni. La Corte territoriale ha, infine, correttamente osservato che le eventuali reazioni della persona offesa alle reiterate vessazioni non escludono la configurabilità del reato, non potendo i comportamenti reattivi della vittima neutralizzare la rilevanza penale di condotte abituali e sopraffattive. Va ribadito, infatti, come già affermato da questa Corte (Sez. 1, n. 19769 del Rv. 278968 – 01) che il reato di maltrattamenti in famiglia è configurabile anche nel caso in cui le condotte violente e vessatorie siano realizzate dai familiari in danno reciproco gli uni degli altri. Si è precisato, infatti, che l’art. 572 cod. peno non prevede il ricorso a forme di sostanziale autotutela, mediante un regime di “compensazione” fra condotte penalmente rilevanti e reciprocamente poste in essere. Risulta fondamentale evitare che determinate condotte oppressive e vessatorie, pur astrattamente conformi al paradigma normativo, vengano escluse dall’area previsionale del reato solo perché, in qualche misura, risultano “bilanciate” da comportamenti di analogo tenore posti in essere dalla vittima delle precedenti angherie. Una simile lettura, infatti, rischierebbe di creare un pericoloso spazio di impunità per l’autore delle condotte lesive, svuotando di significato la tutela offerta dalla norma e legittimando, di fatto, modalità di affermazione autonoma delle proprie ragioni all’interno del contesto familiare. All’opposto, la disciplina normativa impone che le relazioni interne al nucleo familiare siano sempre rigorosamente orientate ai principi di correttezza e rispetto reciproco.

5. Il quarto motivo è infondato.

Il delitto di maltrattamenti in famiglia è sorretto da dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di sottoporre il soggetto passivo a una serie abituale di atti di vessazione, idonei a cagionargli sofferenze fisiche o morali. Non è richiesta la preventiva rappresentazione di un programma criminoso unitario, né uno specifico fine di sopraffazione: è sufficiente che l’agente, nel momento in cui rinnova la condotta, sia consapevole di persistere in un sistema di comportamenti offensivi già instaurato, unificando così i singoli episodi mediante la volontà di proseguire nell’abituale prevaricazione.

Nel caso di specie, tale elemento è stato desunto, con argomentazione non manifestamente illogica, dalle modalità, dalla frequenza e dalla protrazione delle condotte accertate. I Giudici di merito hanno evidenziato che l’imputata aveva sottoposto l’anziana madre a quotidiane denigrazioni e reiterate aggressioni, anche con cadenza di una o due volte al giorno, interrotte soltanto da brevi periodi di apparente tranquillità, determinando uno stato persistente di preoccupazione, frustrazione e sofferenza, sino a rendere intollerabile la convivenza. ripetizione di comportamenti omogenei, nonostante la percepibile prostrazione della persona offesa e il progressivo deterioramento del rapporto familiare, costituisce un dato logicamente idoneo a dimostrare la consapevole volontà di perseverare nella condotta vessatoria.

Né la prospettata situazione di disagio economico e abitativo, o la presenza di discussioni e reazioni della persona offesa, vale a escludere il dolo. Tali circostanze possono spiegare l’origine della conflittualità, ma non elidono la consapevolezza dell’agente quando, come accertato nel caso concreto, la tensione si traduca in una sequenza abituale di condotte denigratorie e aggressive, unilateralmente idonee a imporre alla vittima un regime di vita mortificante.

6. AI rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso 1’8 ottobre 2026.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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