Borse di studio medici specializzandi: blocco degli adeguamenti e discrezionalità del legislatore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4087 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non è soggetto né all’incremento annuale in relazione alla variazione del costo della vita, né all’adeguamento triennale previsti dall’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257 del 1991, in virtù del blocco di tali aggiornamenti disposto, con effetti convergenti e senza soluzione di continuità, da una pluralità di norme succedutesi nel tempo. L’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione non è inquadrabile nel rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, trattandosi di un rapporto di diritto privato con autonoma regolazione legale. Il legislatore ha legittimamente esercitato la propria discrezionalità nel differire l’applicazione della disciplina più favorevole del d.lgs. n. 368 del 1999, senza violare gli obblighi eurounitari né il principio di ragionevolezza.

Il Fatto

I ricorrenti, medici che avevano frequentato tra il 1995 e il 2007 corsi post lauream presso una università pubblica, svolgendo attività nelle strutture sanitarie, hanno agito davanti al Tribunale per sentir riconoscere il diritto all’adeguamento, mai corrisposto, della borsa di studio loro erogata ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991. La pretesa riguardava sia l’incremento annuale secondo il tasso di inflazione, sia la rideterminazione triennale dell’ammontare sulla base dell’evolversi della contrattazione collettiva del settore.

Le domande sono state accolte in primo grado, con riferimento al solo adeguamento triennale, nei limiti della prescrizione decennale. La pronuncia è stata poi riformata dalla Corte d’Appello di Bologna, con rigetto integrale delle pretese azionate. Avverso tale sentenza due gruppi di medici hanno proposto ricorso per cassazione, riuniti perché riguardanti il medesimo provvedimento.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare la qualificazione del secondo ricorso. Richiamando il principio consolidato secondo cui, nei procedimenti con pluralità di parti, i ricorsi avverso la medesima sentenza devono essere proposti nella forma del ricorso incidentale ai sensi dell’art. 371 c.p.c., in relazione all’art. 333 c.p.c., il Collegio qualifica il gravame successivo come incidentale, essendo proposto entro i quaranta giorni dalla notificazione del primo.

Nel merito, la questione centrale riguarda la debenza degli adeguamenti periodici della borsa di studio. La Corte richiama la recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 20006 del 2024, che ha confermato l’orientamento consolidato: gli importi delle borse in questione non sono soggetti agli adeguamenti previsti dall’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257 del 1991, per effetto del blocco disposto da norme convergenti, tra cui l’art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del 1992, l’art. 1, comma 33, della legge n. 549 del 1995 e l’art. 3, comma 36, della legge n. 537 del 1993. Le Sezioni Unite hanno altresì escluso l’inquadramento dell’attività degli specializzandi nel lavoro subordinato o parasubordinato, difettando una relazione sinallagmatica di scambio.

Quanto ai profili eurounitari, la Corte ribadisce che lo Stato italiano ha adempiuto all’obbligo di fissazione di una adeguata rimunerazione già con l’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, non contenendo la normativa dell’Unione alcuna definizione di rimunerazione adeguata. Richiamando Cass. n. 4449 del 2018 e Cass. n. 29920 del 2024, il Collegio esclude che il d.lgs. n. 368 del 1999 costituisca il primo atto di effettivo recepimento delle direttive, trattandosi di una successiva scelta discrezionale del legislatore nazionale.

Il differimento dell’entrata in vigore della normativa più favorevole rientra nella discrezionalità legislativa e non viola l’art. 3 Cost. sul versante della ragionevolezza. Ne consegue il rigetto delle censure attinenti alla fondatezza di merito, che rende superfluo l’esame del motivo sulla prescrizione. Entrambi i ricorsi sono disattesi, con integrale compensazione delle spese in ragione della complessità del quadro normativo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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