L’esonero dalle distanze legali ex art. 879 c.c. prevale sulle norme del D.M. n. 1444/1968 e l’interpretazione autentica limita l’art. 9 alle sole zone C (Cass. civ. Sez. 2 n. 10876 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esonero dal rispetto delle distanze legali previsto dall’art. 879, secondo comma, c.c. per le costruzioni a confine con piazze e vie pubbliche opera anche con riguardo agli edifici fronteggianti tra i quali sia interposta una strada pubblica, atteso che il rinvio alle leggi e ai regolamenti riguardanti le costruzioni in confine con le piazze e le vie pubbliche concerne la disciplina dei fabbricati, non già quella delle distanze. Ne consegue che, ove tra i fabbricati sia interposta una pubblica via, è esclusa la riduzione in pristino per violazione delle distanze, benché la norma edilizia locale integrativa prescriva l’osservanza della distanza minima pure in presenza di aree pubbliche interposte. Le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell’art. 9 del D.M. n. 1444/1968, a seguito della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 5, comma 1, lett. b-bis), del D.L. n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 55/2019, si applicano esclusivamente ai fabbricati insistenti nelle zone territoriali omogenee di cui al comma 1, n. 3), del medesimo articolo 9, ossia le zone C. La norma di interpretazione autentica, in quanto corrispondente alla regolamentazione applicabile ab origine al rapporto, opera sui rapporti in corso, fermo il limite delle situazioni ormai consolidate.
Il Fatto
Il proprietario di un immobile composto da quattro piani conveniva in giudizio i proprietari dell’edificio fronteggiante, composto da tre piani, deducendo che la sopraelevazione realizzata in esecuzione del permesso di costruire n. 16/2006 violava la normativa sulle distanze minime tra pareti finestrate. Il Tribunale di Taranto rigettava la domanda di riduzione in pristino, accogliendo solo la domanda di arretramento del vano tecnico. La Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in riforma della sentenza, dichiarava l’illegittimità dell’intera opera in sopraelevazione e condannava i proprietari alla demolizione e al risarcimento del danno.
Avverso tale pronuncia i due soccombenti proponevano distinti ricorsi per cassazione, riuniti dal giudice di legittimità, deducendo tra l’altro la violazione dell’art. 879 c.c., atteso che i due edifici erano separati dalla pubblica via S. Ammirato, nonché l’erronea applicazione dell’art. 9 del D.M. n. 1444/1968.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente disposto la riunione dei ricorsi, qualificando come principale il ricorso proposto per primo e come incidentale quello successivo, in applicazione degli artt. 333 e 371 cod. proc. civ.. Ha inoltre rigettato l’istanza di rimessione in termini avanzata dall’intimato per il deposito del controricorso, non ricorrendo una causa non imputabile.
Nel merito, la Corte ha accolto i primi due motivi, esaminati congiuntamente per connessione. Ha innanzitutto richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui l’esonero dalle distanze legali di cui all’art. 879, secondo comma, c.c. si riferisce anche alle costruzioni fronteggianti separate da una strada pubblica, atteso che il rinvio alle leggi e ai regolamenti riguardanti le costruzioni “che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche” non va interpretato come deroga all’inapplicabilità delle norme sulle distanze, concernendo la disciplina dei fabbricati e non quella delle distanze. Ha quindi precisato che la riduzione in pristino resta esclusa se tra i fabbricati siano interposte strade pubbliche, come nella specie, ove non era contestato che i due edifici fossero separati da via S. Ammirato.
In secondo luogo, la Corte ha rilevato l’erronea applicazione dell’art. 9 del D.M. n. 1444/1968, non avendo la Corte territoriale considerato la norma di interpretazione autentica introdotta dall’art. 5, comma 1, lett. b-bis), del D.L. n. 32/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 55/2019, secondo cui i limiti di distanza di cui ai commi secondo e terzo dell’art. 9 si considerano riferiti esclusivamente alle zone C. Tale norma, come già affermato dalle Sez. 2, n. 7027 del 2021, integra una disposizione di interpretazione autentica, applicabile ai rapporti in corso perché corrispondente alla regolamentazione applicabile ab origine.
Nel caso di specie, risultando accertato che gli edifici insistono in zona B) del piano regolatore del Comune di Ginosa, la Corte ha cassato la sentenza impugnata, dichiarando assorbiti i restanti motivi di ricorso, e ha rinviato alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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