Monetizzazione standard dovuta anche con perequazione oltre l’indice 0,35 (TAR Lombardia n. 2127 del 11.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le dotazioni territoriali per servizi sono dovute ogniqualvolta l’intervento edilizio comporti un aumento del carico urbanistico e si realizzi con un indice edificatorio superiore a quello di 0,35 mq/mq, ai sensi dell’art. 9 delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi e dell’art. 46, comma 1, della l.r. n. 12/2005. Il ricorso al meccanismo perequativo per trasferire diritti edificatori dall’area di pertinenza indiretta a quella di pertinenza diretta non esonera dall’obbligo, perché la cessione delle aree di pertinenza indiretta avviene per un titolo diverso e costituisce adempimento obbligato per chi intende utilizzare l’indice territoriale unico. Gli impegni assunti in convenzione urbanistica sono vincolanti e la loro esistenza, non annullata né dichiarata nulla, esclude la configurabilità dell’indebito oggettivo ai sensi dell’art. 2033 cod. civ.. La domanda di annullamento proposta avverso la rideterminazione degli oneri va qualificata, nell’ambito della giurisdizione esclusiva, come domanda di accertamento negativo del credito comunale.
Il Fatto
Una cooperativa di abitanti presentava domanda di permesso di costruire convenzionato per un edificio residenziale di quattordici piani fuori terra in area di pertinenza diretta di propria proprietà, comprensiva di un indice territoriale unico di 0,35 mq/mq. Per raggiungere la saturazione dell’indice di 1 mq/mq la cooperativa trasferiva diritti edificatori perequati provenienti da aree di pertinenza indiretta, che si impegnava a cedere gratuitamente al Comune insieme alla realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria.
Nella convenzione urbanistica del 22 maggio 2019 le parti prevedevano, in alternativa alla cessione delle aree a standard, la monetizzazione per un importo corrispondente alla superficie non reperita. La cooperativa impugnava la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, la convenzione, le note comunali sul computo delle dotazioni e, con motivi aggiunti, il permesso di costruire e il successivo atto di rideterminazione degli oneri post variante, chiedendo la restituzione delle somme versate. Sosteneva che il surplus edificatorio derivante dalla perequazione non generasse aggravio urbanistico e quindi non comportasse la debenza delle dotazioni territoriali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio afferma in via pregiudiziale la propria giurisdizione esclusiva in materia di spettanza e liquidazione del contributo e di monetizzazione degli standard, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.. Richiamando la pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 12 del 30 agosto 2018, qualifica il contributo come corrispettivo di diritto pubblico che, una volta effettuata la scelta di costruire, costituisce oggetto di un ordinario rapporto obbligatorio. Ne deriva che la domanda di annullamento della nota di rideterminazione va interpretata come domanda di accertamento negativo del credito, con superamento dell’eccezione di tardività.
Nel merito il Tribunale rileva anzitutto la vincolatività della convenzione. Richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 6668/2019 e Cons. Stato n. 5878/2020, osserva che, quando il titolo convenzionale esista ed efficace e non sia dichiarato nullo, annullato, risolto o rescisso, l’indebito oggettivo non può trovare applicazione. L’operatore può inoltre assumere oneri anche maggiori di quelli di legge, trattandosi di libera scelta imprenditoriale rientrante nell’autonomia privata. Questo rilievo è già sufficiente al rigetto.
Per completezza, il Collegio esclude comunque la fondatezza della pretesa nel merito. L’art. 9 del Piano dei servizi non richiede dotazioni territoriali solo in caso di utilizzo dell’indice territoriale unico di 0,35 mq/mq e ne sancisce la debenza “in tutti gli altri casi”, mentre le dotazioni esistenti si ritengono sufficienti solo fino a quella soglia. L’intervento ha comportato un aggravio del carico urbanistico computato nella misura eccedente 0,35 mq/mq.
La cessione delle aree di pertinenza indiretta non può essere computata come cessione in dotazione di standard, perché è avvenuta per un diverso titolo, in virtù del meccanismo perequativo previsto dalla disciplina di piano, e non ai fini delle dotazioni territoriali. Si tratta di adempimento obbligato per chi intenda realizzare l’indice di 0,35 mq/mq. Accogliere la tesi della ricorrente vanificherebbe l’istituto perequativo e attribuirebbe un indebito vantaggio a chi si avvale dei meccanismi perequativi per raggiungere l’indice edificatorio.
Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto respinti. Le spese vengono compensate in ragione della complessità delle questioni giuridiche affrontate.
Nota della Redazione
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