Variante S.U.A.P. e motivazione rafforzata del diniego consiliare (TAR Marche n. 419 del 31.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La proposta di variante urbanistica c.d. S.U.A.P., formatasi all’esito positivo della conferenza di servizi ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. n. 160/2010, costituisce atto di impulso e non vincola il Consiglio comunale, cui resta integra la potestà pianificatoria. Il diniego di approvazione non richiede motivazione puntuale secondo lo schema delle varianti ordinarie, ma deve fondarsi su istruttoria adeguata e su motivazione rafforzata, tanto più quando l’amministrazione abbia essa stessa ritenuto procedibile l’istanza e la conferenza si sia chiusa favorevolmente. Il Consiglio è tenuto a confrontarsi con le risultanze tecniche del procedimento e a operare una comparazione degli interessi, valutando le aspettative e l’affidamento ingenerati nel proponente. La censura di disparità di trattamento rispetto ad altra variante è di ardua configurazione, mancando l’omogeneità dei presupposti fattuali e urbanistici.

Il Fatto

La società ricorrente chiedeva al Comune l’approvazione di una variante ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. n. 160/2010 e dell’art. 26-quater della L.R. n. 34/1992 per realizzare un impianto di stoccaggio e movimentazione di ortaggi surgelati in zona classificata D. La variante si rendeva necessaria per un solo parametro edilizio, l’altezza dell’edificio, superiore a quella consentita dal P.R.G. Il progetto era ammesso a finanziamento PNRR e la conferenza di servizi si era chiusa con proposta di approvazione.

Con deliberazione n. 108 del 15.6.2024 il Consiglio comunale negava l’approvazione, senza motivare e rinviando al dibattito consiliare. Impugnato l’atto, il Comune produceva in giudizio una successiva deliberazione n. 143 del 3.9.2024, con funzione di convalida. Il TAR dichiarava improcedibile il primo ricorso; il Consiglio di Stato, con diversa motivazione, qualificava la n. 143 come atto di convalida. La società impugnava quindi autonomamente la deliberazione di convalida davanti al TAR Marche.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità. Il rapporto di inscindibilità tra atto di convalida e atto convalidato opera sul piano sostanziale, non su quello processuale. La norma che impone l’impugnazione con motivi aggiunti del provvedimento sopravvenuto, l’art. 120, comma 7, c.p.a., non è richiamata dall’art. 12-bis del D.L. n. 68/2022 e non si applica al rito PNRR. La ricorrente poteva dunque proporre ricorso autonomo, tanto più a fronte dell’incertezza sulla qualificazione dell’atto.

Nel merito, il Tribunale richiama l’orientamento che ammette la motivazione per relationem al dibattito consiliare, purché siano rispettati i principi dell’art. 97 Cost. e della L. n. 241/1990. Nel caso concreto la deliberazione n. 108 non rispettava l’art. 3 della L. n. 241/1990, trattandosi di questione tecnica oggetto di approfondita istruttoria e disciplinata da norme improntate al favor per il proponente.

Quanto al rapporto tra variante S.U.A.P. e potere pianificatorio, il Collegio aderisce al filone rappresentato dalle sentenze del Consiglio di Stato n. 4151/2013, n. 5870/2019 e n. 10354/2022. La proposta della conferenza non vincola il Consiglio, ma le scelte contrarie vanno valutate con particolare pregnanza sul versante motivazionale, in considerazione delle aspettative e dell’affidamento sorti nel richiedente. La variante semplificata, incidendo su una porzione limitata del territorio, è assoggettabile a un sindacato più stringente.

Le ragioni opposte dal Comune non superano il vaglio. La disparità di trattamento rispetto alla vicenda Areamare è inconferente, per la diversità delle caratteristiche dei lotti e della natura delle varianti. L’assenza di un regolamento comunale non osta all’applicazione del d.P.R. n. 160/2010. L’altezza inedita del capannone e il parere dell’Area Gestione del Territorio non sono dirimenti. Sul punto decisivo del rapporto con la conferenza di servizi e con lo screening di V.A.S., il Consiglio non si è confrontato con le risultanze tecniche, affidandosi a valutazioni di un consigliere prive di supporto documentale.

Il ricorso è accolto, con annullamento delle deliberazioni e del diniego di titolo unico. Il Consiglio deve rideterminarsi entro 45 giorni, comparando gli interessi e attenendosi ai principi esposti; per l’inerzia è nominato commissario ad acta il dirigente del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Toscana, le Marche e l’Umbria. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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