Variante urbanistica e opere di urbanizzazione primaria richiedono procedura della Giunta provinciale (TAR Trentino-Alto Adige n. 170 del 25.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La variante al piano urbanistico comunale che introduce una nuova strada comunale e una nuova zona per attrezzature pubbliche non integra una mera modifica di destinazione di area preesistente, ma un’opera di urbanizzazione primaria, e richiede il procedimento di approvazione della Giunta provinciale di cui all’art. 54, comma 2, l.p. n. 9/2018, con parere obbligatorio della Commissione provinciale per il territorio e il paesaggio. L’art. 103, comma 5, l.p. n. 9/2018 riserva il procedimento semplificato alle sole modifiche di destinazione delle aree già esistenti. La creazione di nuove zone in area a elevato rischio idrogeologico impone la valutazione preventiva e la verifica di compatibilità prescritte dal D.P.P. n. 23/2019, non surrogabili dalle verifiche in sede di intervento edilizio.

Il Fatto

Il condominio ricorrente e alcuni proprietari impugnavano la delibera del Consiglio comunale con cui era stata approvata una variante al piano di zonizzazione e alle norme di attuazione. La modifica suddivideva un compendio comunale destinato a zona di espansione in due nuove zone edificabili, con innalzamento della densità edilizia e dell’altezza massima, e prevedeva una nuova strada comunale di collegamento tra due vie a fondo cieco, con esproprio di una porzione del giardino condominiale.

I ricorrenti lamentavano, tra l’altro, l’adozione del procedimento semplificato anziché di quello della Giunta provinciale, il superamento dei parametri di densità, l’omessa verifica di compatibilità idrogeologica e i vizi di motivazione. Il Comune si costituiva chiedendo la reiezione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale accoglie il ricorso esaminando congiuntamente il primo e il terzo motivo, ritenuti assorbenti. Sul primo, il Collegio respinge la tesi del Comune secondo cui la variante si risolverebbe in una mera modifica di aree edificabili già esistenti. Il provvedimento ha introdotto una nuova strada comunale, riconducibile alla nozione di opera di urbanizzazione primaria dell’art. 18, comma 2, lett. a), l.p. n. 9/2018.

Assume rilievo dirimente la stessa motivazione dell’atto, che distingue la modifica di destinazione dalla realizzazione del nuovo tratto stradale mediante la congiunzione “inoltre”. La qualificazione del tratto come “nuovo” è incompatibile con la nozione di mera modifica e ricade nel secondo periodo dell’art. 103, comma 5, l.p. n. 9/2018, che richiede il procedimento dell’art. 54, comma 2. La circolare provinciale n. 1/2022 conferma che, fino all’approvazione dei programmi di sviluppo comunali, anche le infrastrutture primarie seguono tale procedura.

Il Collegio esclude inoltre che la previsione della strada sia avulsa dalla zona mista: la delibera giuntale richiamata evidenzia il legame tra nuove zone residenziali e viabilità, resa necessaria dall’aumento del traffico. L’adozione del procedimento semplificato ha quindi omesso il necessario parere obbligatorio della Commissione provinciale e la trasmissione delle osservazioni alla Ripartizione competente.

Quanto alla natura dell’intervento, il Tribunale rileva che la variante non modifica semplicemente destinazioni nel centro edificato, ma crea nuove zone, tra cui una per attrezzature pubbliche. Il requisito della “novità” è richiesto dalla norma per le zone edificabili e non per quelle per attrezzature pubbliche, per le quali la procedura è comunque dovuta. Il coinvolgimento della Commissione si imponeva anche per la modifica di indici per singole zone.

Sul terzo motivo, la creazione di nuove zone in area classificata a elevato rischio idrogeologico imponeva la valutazione preventiva e la verifica di compatibilità dell’art. 5, comma 3, e art. 11, comma 5, D.P.P. n. 23/2019, in applicazione del principio di precauzione. Tali incombenti non possono essere rinviati alle future verifiche in sede edilizia. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati e condanna del Comune alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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