Verande oltre 50 mq con inglobamento abitativo richiedono permesso di costruire (C.G.A.R.S. n. 693 del 10.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
La deroga alle ordinarie prescrizioni edilizie prevista dall’art. 20 della l.r. Sicilia n. 4/2003 per la chiusura di terrazze e verande opera entro il limite di 50 mq di superficie interessata e a condizione che non si realizzi un inglobamento della veranda nell’abitazione con variazione della destinazione d’uso originaria. Superati tali limiti, la finzione derogatoria recede e torna applicabile la disciplina generale, con la conseguente necessità del permesso di costruire. L’accertamento dell’abuso va condotto con apprezzamento globale delle opere e non atomistico, risultando irrilevante la qualificazione pertinenziale di singoli manufatti non scindibili. L’eccezione di irricevibilità del ricorso di primo grado, esaminata e disattesa dal giudice di prime cure, deve essere riproposta dal soccombente con appello incidentale, anche condizionato, non essendo sufficiente la memoria ex art. 73 cod. proc. amm..
Il Fatto
Il Comune ha adottato un’ordinanza di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi a fronte di opere realizzate in difformità dalla soluzione progettuale presentata dall’appellante ai sensi dell’art. 20 della l.r. n. 4/2003. L’abuso contestato riguarda una veranda chiusa di circa 42 mq, resa comunicante con l’appartamento mediante l’eliminazione di due infissi e destinata ad uso abitativo, oltre a ulteriori verande adibite a sgombero e a una tettoia a portico.
Il TAR Sicilia ha respinto il ricorso, disattendendo l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Comune e ritenendo infondate le censure avverso l’ordinanza. L’appellante ha riproposto le doglianze di primo grado; il Comune, costituitosi, ha nuovamente eccepito la tardività del ricorso originario con memoria ex art. 73 cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio dichiara inammissibile l’eccezione di irricevibilità irritualmente riproposta dal Comune con la memoria del 14 giugno 2024. Poiché l’eccezione pregiudiziale era stata esaminata e disattesa dal giudice di primo grado, la parte eccipiente, risultata soccombente su quel capo, aveva l’onere di impugnarlo nelle forme dell’appello incidentale, sia pure condizionato. Non ricorre l’ipotesi della domanda assorbita o non esaminata di cui all’art. 101, comma 2, cod. proc. amm.; la riproposizione, ove possibile, andava effettuata entro il termine di cui all’art. 46, comma 1, cod. proc. amm.
Nel merito l’appello è infondato. Le opere realizzate non sono conformi all’elaborato progettuale: la superficie coperta effettivamente realizzata, incluse le tettoie a portico, risulta pari a circa 94 mq, a fronte dei 52,40 mq previsti a progetto. Il primo giudice ha correttamente ritenuto legittima l’ordinanza demolitoria, posto che l’art. 20, comma 1, della l.r. n. 4/2003 esenta da concessione e autorizzazione la chiusura di terrazze solo entro il limite di 50 mq.
Il Collegio richiama la propria recente giurisprudenza — CGARS sez. giur. n. 260 del 30 marzo 2024, CGARS sez. giur. n. 330/2023 del 15 maggio 2023, CGARS sez. giur. n. 36 del 13 gennaio 2022 — secondo cui la finzione derogatoria non consente l’assimilazione tout court degli spazi racchiusi agli spazi interni dell’abitazione. La chiusura deve essere realizzata con metodi e materiali che ne consentano la facile rimozione, mentre negli spazi racchiusi restano possibili solo gli utilizzi ammissibili quando erano aperti, senza sovraccarico urbanistico. Superato questo limite, la finzione recede e torna in campo la disciplina generale; il comma 6 della stessa disposizione esclude che possa essere variata la destinazione d’uso originaria.
Nel caso concreto l’appellante, mediante la rimozione dei due infissi, ha di fatto inglobato la veranda nell’abitazione, modificando illegittimamente la destinazione d’uso, circostanza sufficiente, unitamente all’estensione complessiva di 94 mq, a respingere le censure. Quanto al secondo motivo, esclusa l’applicazione della deroga speciale, si conferma la necessità del permesso di costruire in ragione della dimensione e della realizzazione in muratura, non ricadendo le opere nel regime autorizzatorio dell’art. 5 della l.r. n. 37/1985. L’abuso va accertato con apprezzamento globale e non atomistico; irrilevante il richiamo al comma 5 sulla regolarizzazione postuma, in mancanza di istanza di parte. L’appello è respinto, con conferma della sentenza e condanna alle spese.
Nota della Redazione
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