Verifica anomalia accordo quadro e onere giustificazione spese generali e utile (Cons. Stato n. 2880 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta il giudizio non è un controllo parcellizzato sulle singole voci di prezzo, ma una valutazione prognostica sulla sostenibilità complessiva dell’impegno contrattuale. L’esclusione è legittima solo se vi è prova dell’inattendibilità complessiva dell’offerta. Negli accordi quadro, ove l’offerta si fonda su stime previsionali, è ammessa una quantificazione percentuale delle voci di costo, ma le voci più rilevanti e determinanti devono essere oggetto di una stima seria, attendibile e verificabile, suscettibile di copertura nell’importo offerto. La mancata giustificazione analitica di spese generali in misura eccedente il valore di riferimento normativo e di un utile di impresa meramente assertivo giustifica l’esclusione. Il termine ridotto assegnato per i chiarimenti integrativi è legittimo se letto in combinato disposto con il termine più ampio della prima richiesta, non integrando alcuna caccia all’errore.
Il Fatto
La società appellante, capogruppo mandataria di un costituendo raggruppamento, ha partecipato alla gara indetta dalla stazione unica appaltante della Città Metropolitana di Reggio Calabria per l’affidamento di un accordo quadro di lavori di manutenzione stradale. La stazione appaltante l’ha esclusa ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 36/2023, all’esito della verifica di congruità e sulla base della relazione del R.U.P. che aveva rilevato una carenza di elementi oggettivi, attendibili e riscontrabili.
Il TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con sentenza in forma semplificata n. 691 del 2025 ha rigettato il ricorso. La società ha proposto appello, deducendo la violazione dell’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023, del principio di proporzionalità e del contraddittorio procedimentale, oltre all’erronea valutazione delle giustificazioni relative a prezzi unitari, manodopera, oneri di sicurezza e impegni migliorativi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello e ritiene superfluo l’esame delle eccezioni preliminari della controinteressata. La richiesta di chiarimenti risulta avviata in linea con l’art. 110, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 36/2023 e il procedimento non si è esaurito in un controllo statico, ma si è sviluppato attraverso un confronto tecnico volto a garantire serietà e sostenibilità dell’offerta, nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e buon andamento.
Quanto al dedotto clima di caccia all’errore, la Corte esclude ogni sintomo di illegittimità. La prima nota richiamava espressamente l’art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023 e concerneva i costi della manodopera connessi alle migliorie, non ricompresi nella stima effettuata ex ante dall’amministrazione. Il termine di cinque giorni per i chiarimenti integrativi va letto in combinato disposto con il termine di quindici giorni della prima richiesta. Il Collegio richiama la propria sentenza n. 5464 del 2025, secondo cui la valutazione può estendersi anche a elementi non espressamente richiesti dalla documentazione di gara, se rilevanti per la sostenibilità dell’offerta.
Nel merito, il giudizio di anomalia non è un controllo parcellizzato, ma una valutazione prognostica sulla sostenibilità complessiva. Richiamando Cons. Stato, V, n. 7077 del 2025, la Corte ribadisce che l’esclusione richiede la prova dell’inattendibilità complessiva dell’offerta. L’esigenza di una valutazione globale si accentua negli accordi quadro, ove l’offerta si fonda su stime previsionali con un ineliminabile margine di elasticità.
Tale margine non esonera però l’operatore dal quantificare le voci più rilevanti. Le criticità rilevate dal R.U.P. attengono a voci di ordine generale, giustificabili in sede di verifica. Le spese generali pari al 25%, eccedenti il valore di riferimento del 17% fissato dall’art. 31, comma 4, dell’allegato I.7, non trovano supporto in una tabella meramente descrittiva e priva di quantificazione economica, risultando sganciate da una seria contabilizzazione degli esborsi. Analoga conclusione vale per l’utile di impresa del 9,80%, frutto di una dichiarazione meramente assertiva. La complessiva inattendibilità dell’offerta risulta quindi scevra da manifesta irragionevolezza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.