Verifica di anomalia e costo manodopera: no esclusione automatica, riedizione del potere (Cons. Stato n. 7316 del 05.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sottostima del costo della manodopera conseguente all’errato inquadramento contrattuale del personale, in contrasto con la lex specialis di gara, integra un vizio del giudizio di anomalia. Ove la stazione appaltante abbia ritenuto congrua l’offerta senza svolgere la necessaria istruttoria, il giudice amministrativo non può disporre l’esclusione automatica dell’aggiudicataria: deve annullare l’aggiudicazione ai soli fini della riedizione del procedimento di verifica dell’anomalia. Non è ammesso un sindacato sostitutivo su poteri non ancora esercitati. La possibilità di ribassare i costi della manodopera dimostrando una più efficiente organizzazione aziendale resta subordinata al rispetto dei minimi salariali e dei vincoli della legge di gara.

Il Fatto

Una società ha indetto una procedura ristretta per l’affidamento del servizio di contact center, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’aggiudicazione è stata disposta in favore della prima graduata; la seconda classificata, con un distacco di poco superiore a tre punti, ha impugnato l’esito davanti al TAR Lazio.

La ricorrente ha contestato, tra l’altro, la congruità dell’offerta, deducendo che l’aggiudicataria aveva inquadrato undici operatori telefonici nel secondo livello del CCNL telecomunicazioni, anziché nel terzo, con conseguente sottostima del costo della manodopera. Il primo giudice ha accolto il ricorso, ritenendo assorbente tale profilo, ha dichiarato l’inefficacia del contratto e disposto il subentro. Hanno proposto appello sia l’aggiudicataria sia la stazione appaltante.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama in via preliminare l’orientamento consolidato sulla verifica di anomalia: la valutazione deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo. La stazione appaltante gode di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta erroneità o travisamento. Su chi contesta un giudizio positivo di congruità grava l’onere di allegare le specifiche cause di insostenibilità.

Nel merito, il secondo motivo dell’aggiudicataria non è accolto. La facoltà di incidere sui costi della manodopera, dimostrando una più efficiente organizzazione aziendale ex art. 41, comma 14, d.lgs. n. 36/2023, va coniugata con il rispetto della lex specialis, che costituisce autovincolo per la stazione appaltante. Il disciplinare tecnico richiedeva, sin dalla selezione iniziale, una significativa esperienza nel customer care per società utility. Il CCNL colloca l’addetto al call center nel terzo livello, consentendo il secondo solo per il personale privo di esperienza e per un periodo massimo di dodici mesi. Tale deroga non era praticabile nella specie.

È invece fondato il terzo motivo dell’aggiudicataria. La ricorrente in primo grado non aveva lamentato il mancato rispetto dei minimi salariali, ma solo l’insostenibilità dell’offerta. Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della stazione appaltante: accertato il difetto istruttorio, deve annullare l’aggiudicazione e rimettere gli atti all’amministrazione. Solo all’esito della verifica globale la discrezionalità tecnica può dirsi consumata.

Spetterà dunque alla stazione appaltante, in contraddittorio con l’aggiudicataria, verificare la congruità del costo della manodopera, anche riguardo a una diversa rimodulazione delle voci interne, nel rispetto dell’offerta tecnica e nel limite del monte ore.

Quanto ai motivi riproposti dalla seconda classificata, il Collegio li respinge. Il punteggio per la prossimità della sede operativa era legato a un impegno da verificare in fase esecutiva, e la sede è stata poi attivata. Il requisito di connettività costituisce obbligo esecutivo, non requisito di partecipazione, ed è stato soddisfatto con accordo documentato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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