Verifica di assoggettabilità a VIA da rinnovare se il contesto ambientale è mutato (Cons. Stato n. 7158 del 01.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La verifica di assoggettabilità a VIA non è assistita da una espressa durata temporale, ma non può ritenersi dotata di efficacia illimitata. In assenza di previsione specifica, si applica in via interpretativa il termine di validità quinquennale dettato per la valutazione di impatto ambientale, dall’art. 25, comma 5, d.lgs. n. 152/2006. Le determinazioni che escludono la VIA sono pertanto riesaminabili quando sopravvengano mutamenti dell’opera o del contesto ambientale di riferimento, con particolare riguardo alle interferenze con altri impianti non considerati all’epoca della valutazione. La Conferenza di Servizi ex art. 208 d.lgs. n. 152/2006 deve operare in modalità sincrona rispetto allo screening, applicando il criterio del cumulo dei progetti localizzati nel medesimo ambito territoriale.

Il Fatto

La società ricorrente otteneva dalla Regione, con decreto dirigenziale del 2018, l’autorizzazione unica per un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti, comprensivo del deposito preliminare (D15), sito in zona ASI nel territorio di un Comune campano. Il progetto era stato escluso dalla VIA con provvedimento del 2011; la Conferenza di Servizi si era svolta tra il 2015 e il 2016.

Il Comune impugnava l’autorizzazione davanti al TAR Campania, deducendo la mancata attualizzazione dello screening e la violazione del criterio del cumulo, stante la presenza nella medesima area di un termovalorizzatore e di altri impianti analoghi. Il TAR accoglieva il ricorso con sentenza n. 2370/2022. La società proponeva appello, lamentando omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità per genericità del dissenso comunale e l’illegittima estensione analogica alla verifica di assoggettabilità delle regole proprie della VIA.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto il vizio di omessa pronuncia: il TAR si è pronunciato sull’eccezione di inammissibilità, escludendo la genericità del parere comunale. Lo stoccaggio costituisce attività di smaltimento ai sensi dell’art. 183, lett. a), d.lgs. n. 152/2006, sicché il Comune aveva compreso la funzione dell’impianto. Il dissenso espresso in Conferenza rispettava l’onere motivazionale richiesto dall’art. 14-quater legge n. 241/1990, come interpretato da Cons. Stato n. 2790 del 2018.

Nel merito, il Consiglio di Stato richiama l’orientamento secondo cui, in mancanza di espressa durata dello screening, si applica il termine quinquennale previsto per la VIA (TAR Puglia, Lecce, n. 1904 del 2017; TAR Lazio, Roma, n. 1796 del 2023). Le valutazioni ambientali hanno efficacia limitata nel tempo, perché gli equilibri ambientali sono per natura dinamici. La giurisprudenza eurounitaria e quella amministrativa (Cons. Stato n. 5466 del 2025, n. 5379 del 2020, n. 4611 del 2013) confermano l’attenzione per l’adeguamento dei progetti alle migliori tecniche disponibili.

La Corte ritiene non contestato che nel sito fossero sopravvenuti un termovalorizzatore e altri impianti autorizzati, non considerati nel 2011. L’autorizzazione ha riguardato il deposito preliminare D15, soggetto a VIA (Cons. Stato n. 3887 del 2022); il progetto andava dunque verificato alla luce dell’art. 19, comma 5, d.lgs. n. 152/2006. Il D.M. 30.3.2015 imponeva di considerare il singolo progetto in relazione ad altri impianti nel medesimo contesto.

È inoltre illegittima la modalità asincrona di svolgimento della Conferenza rispetto allo screening: la stessa deve operare in forma sincrona, anche nelle varianti sostanziali che rendano l’impianto non più conforme all’esclusione dalla VIA. L’appello è respinto con conferma della sentenza; le spese seguono la soccombenza e sono poste in solido a carico dell’appellante e della Città Metropolitana, che ne ha condiviso la posizione, secondo l’indirizzo di Cass. civ. n. 36182 del 2022.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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