Incompetenza comunale sulla viabilità consortile ASI e difetto di uso pubblico (TAR Campania n. 4257 del 04.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il Comune non può esercitare poteri di regolazione della circolazione su un tratto viario di proprietà del Consorzio ASI, interno all’agglomerato industriale e non qualificabile come strada pubblica o privata ad uso pubblico, in assenza di uno specifico titolo di delega o trasferimento di funzioni. Ai sensi degli artt. 50-54 del d.P.R. n. 218/1978, la progettazione, la gestione e la regolazione della viabilità interna spettano al Consorzio, ente dotato di autonomia patrimoniale e gestionale. Il potere sindacale di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 285/1992 presuppone che l’arteria sia comunale o aperta al transito di una moltitudine indistinta di utenti, requisito che non ricorre quando la strada serva esclusivamente operatori economici insediati. L’ordinanza adottata in carenza di potere è nulla ex art. 21-septies l. n. 241/1990, non sanabile in via di convalida, e travolge per illegittimità derivata gli atti consequenziali. Resta ferma la giurisdizione del giudice amministrativo quando l’accertamento sulla natura pubblica della strada costituisce il presupposto del provvedimento impugnato.

Il Fatto

La ricorrente, insieme ad altra società, è assegnataria di un lotto nella zona industriale ASI di Caserta, servito da una strada cieca, priva di toponomastica, che conduce esclusivamente agli impianti delle due società e alla sottostazione elettrica ferroviaria. Il sedime è catastalmente intestato al Consorzio ASI, che lo aveva acquisito per espropriazione finalizzata allo sviluppo industriale.

Nel 2021, di fronte a sversamenti di rifiuti e accampamenti abusivi, il Sindaco aveva autorizzato la chiusura del tratto con cancello e sbarra, a spese della cooperativa e con consegna delle chiavi ai proprietari dei lotti e al gestore elettrico. Dopo cinque mesi, con ordinanza n. 44 del 16.12.2021, mai notificata, il Comune revocava l’autorizzazione. La società ne veniva a conoscenza solo nel settembre 2024, con l’invito a rimuovere la sbarra, seguito da diffida e da affidamento dei lavori a terzi. Ha quindi impugnato gli atti, con motivi aggiunti avverso la determina dirigenziale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene dirimente la censura di incompetenza. In via preliminare, afferma la propria giurisdizione, poiché la verifica sulla natura pubblica della strada rileva solo quale presupposto di legittimità del provvedimento comunale, e non come autonoma controversia sulla proprietà: sul punto richiama Cons. St., sez. II, n. 3498 del 2021 e Cons. St., sez. VII, n. 2905 del 2022.

Nel merito, le visure catastali attestano che il sedime è intestato al Consorzio ASI. Gli artt. 50-54 del d.P.R. n. 218/1978 attribuiscono ai Consorzi la progettazione, la realizzazione, la gestione e la regolazione delle vie di penetrazione interne agli agglomerati industriali. Il Comune potrebbe intervenire solo in forza di un titolo di delega o trasferimento, nella specie né allegato né provato.

Il Collegio esclude anche poteri residuali ai sensi del Codice della strada. Gli artt. 6 e 7 consentono di disciplinare le strade comunali o comunque aperte al pubblico transito, e l’art. 2 esige che l’arteria sia destinata a una moltitudine indistinta di utenti. La strada in esame è cieca, si arresta dinanzi a una cabina elettrica e serve solo tre soggetti qualificati. Mancano pertanto i tre requisiti dell’uso pubblico elaborati dalla giurisprudenza — passaggio di una collettività indifferenziata, idoneità a soddisfare esigenze generali di collegamento, titolo costitutivo — richiamati da TAR Puglia, Bari, sez. II, n. 1492 del 2019 e da Cass. civ., sez. II, n. 30289 del 2024.

Rileva inoltre che il Consorzio, con nota del 9 ottobre 2024, ha autorizzato il mantenimento del cancello subordinandolo alla consegna delle chiavi: atto che conferma la gestione consortile e smentisce l’asserita necessità di apertura continua. L’ordinanza n. 44/2021 è dunque nulla per difetto assoluto di attribuzione ex art. 21-septies l. n. 241/1990, con conseguente illegittimità derivata delle note e della determina di affidamento dei lavori.

In via assorbente, il Collegio ravvisa ulteriori profili di illegittimità: la revoca si fondava sulla cessazione del degrado, che era però effetto proprio della chiusura, con difetto di istruttoria, carenza di motivazione e violazione del principio di proporzionalità, non essendo state valutate alternative meno invasive (richiama Cons. St., sez. V, n. 3541 del 2023 e TAR Campania, sez. VI, n. 6260 del 2022). Il ricorso e i motivi aggiunti sono accolti, con annullamento degli atti e condanna del Comune alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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