Tabulati telefonici e furti in abitazione tra indizi e accertamenti irripetibili (Cass. pen. Sez. 5 n. 8575 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati commessi con modalità seriali, l’“ulteriore elemento di prova” richiesto dall’art. 1, comma 1-bis, della legge n. 178/2021 per l’utilizzabilità dei dati di traffico telefonico può consistere anche nella razionale riconducibilità di più episodi allo stesso autore, valorizzando elementi comuni connotati da specificità quali le identiche modalità esecutive, la prossimità dei luoghi e la concentrazione temporale dei fatti. Integrano altresì il requisito i riscontri di carattere logico, non essendo gli elementi di conferma predeterminati nella specie e nella qualità. I verbali di osservazione, controllo e pedinamento redatti dalla polizia giudiziaria costituiscono atti irripetibili ex art. 431, comma 1, cod. proc. pen., laddove forniscono la descrizione di una situazione soggetta a mutamento, secondo una precisa scansione spazio-temporale, percepita in un determinato momento e consacrata in un atto contestuale. In tema di reato continuato, il giudice che applichi aumenti di esigua entità per i reati satellite non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata, essendo escluso ogni abuso del potere discrezionale.
Il Fatto
La Corte d’appello di Perugia ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Terni nei confronti dell’imputato per diciotto furti in abitazione, consumati e tentati, commessi tra l’ottobre 2020 e il maggio 2021 in diverse località del territorio umbro e laziale. Il giudice di secondo grado ha ritenuto sussistente la penale responsabilità sulla base di un compendio probatorio costituito dai tabulati del traffico telefonico dell’utenza nella disponibilità del ricorrente, corroborati da ulteriori elementi di prova quali registrazioni di telecamere, intercettazioni telefoniche e riconoscimenti personali da parte di testi di polizia giudiziaria.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa, deducendo quattro motivi di doglianza: l’insufficienza probatoria a superare il ragionevole dubbio, l’illogicità della motivazione in ordine all’utilizzabilità dei tabulati, l’illegittima acquisizione di atti di polizia giudiziaria ritenuti erroneamente irripetibili e l’omessa motivazione sull’entità degli aumenti di pena per i reati satellite.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso in quanto infondato. In relazione ai primi due motivi, riguardanti l’insufficienza dei riscontri ai dati tabellari, la Corte ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamando l’art. 1, comma 1-bis, della legge n. 178/2021 di conversione del d.l. n. 132/2021. La norma transitoria consente l’utilizzabilità dei dati di traffico acquisiti prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina purché valutati “unitamente ad altri elementi di prova”. La Corte ha precisato che tali elementi possono essere di qualsiasi tipo e natura, non essendo predeterminati nella specie e nella qualità, e possono comprendere anche prove indirette idonee a corroborare il mezzo di prova sul piano della mera consequenzialità logica.
Con specifico riferimento alla realizzazione di una pluralità di reati, la Corte ha affermato che l’ulteriore elemento di prova può consistere nella razionale riconducibilità dei diversi episodi allo stesso autore, valorizzando elementi comuni connotati da significativa specificità. Nel caso di specie, i giudici territoriali hanno correttamente valutato i tabulati unitamente a una pluralità di riscontri relativi a quasi tutti i furti, emersi da un contesto unitario di progettazione ed esecuzione: l’attribuzione all’imputato di utenze telefoniche e autovetture, la ricostruzione dei tragitti attraverso l’aggancio alle celle telefoniche, le riprese delle telecamere e il contenuto delle conversazioni intercettate. La Corte ha ritenuto non apodittica l’attribuzione delle utenze e dei veicoli al ricorrente, evidenziando come la tesi difensiva dell’attività lecita di compravendita di auto usate fosse stata confutata in modo logico ed esaustivo dai giudici di merito.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha riepilogato il dibattito giurisprudenziale sulla natura dei verbali di osservazione e pedinamento, richiamando le pronunce delle Sezioni Unite del 1999 (Barbagallo) e del 2006 (Greco). Il criterio discretivo sostanziale è stato individuato nella possibilità di riprodurre in dibattimento la situazione percepita senza perdita di informazioni probatorie genuine. La Corte ha ribadito il principio secondo cui i verbali di osservazione, controllo e pedinamento assumono carattere di irripetibilità nella parte in cui descrivono una situazione soggetta a mutamento, secondo una precisa scansione spazio-temporale, in quanto la rievocazione in dibattimento determinerebbe una perdita di informazioni rilevanti. Il motivo è stato comunque ritenuto infondato, essendo stato acquisito un solo verbale di osservazione, non determinante ai fini dell’accertamento della responsabilità per il capo corrispondente, e risultando gli altri atti legittimamente acquisiti in quanto documenti aventi contenuto rappresentativo.
La Corte ha infine disatteso il quarto motivo, concernente la determinazione degli aumenti di pena per i reati satellite. Richiamando il principio fissato dalle Sezioni Unite del 2021 (Pizzone), secondo cui l’aumento deve essere motivato in modo distinto per ciascun reato satellite, la Corte ha precisato che l’impegno motivazionale è direttamente proporzionale all’entità degli aumenti. Nel caso di specie, la determinazione omogenea di aumenti di modesta entità, distinguendo solo tra reati consumati e tentati, non richiedeva una motivazione specifica e dettagliata, risultando escluso ogni abuso del potere discrezionale e avendo il giudice livellato verso il basso la pena a tutto vantaggio del ricorrente.
Nota della Redazione
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