Aggravante violenza sulle cose e sindacato su travisamento in doppia conforme (Cass. pen. Sez. VII n. 36672 del 19.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen. è integrata dall’uso di energia fisica diretta a vincere, anche solo immutandone la destinazione, la resistenza che la natura o la mano dell’uomo hanno posto a riparo o difesa della cosa altrui. La circostanza non è esclusa dal fatto che l’immobile sia in ristrutturazione e non abitato, se gli elementi rimossi erano originariamente fissati e l’imputato disponeva di arnesi atti allo scasso. Nel caso di doppia conforme, il vizio di travisamento della prova è deducibile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo se il ricorrente rappresenti con specifica deduzione che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione di secondo grado. La motivazione della recidiva, sia pure sintetica, soddisfa l’obbligo di specifica e individualizzante valutazione se verifica in concreto la riprovevolezza della condotta e la pericolosità dell’autore. Ai fini delle attenuanti generiche il giudice può limitarsi a considerare uno solo degli elementi dell’art. 133 cod. pen., ritenuto prevalente.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Catania, in data 20 gennaio 2026, ha confermato la decisione del Tribunale di Ragusa. Il Tribunale lo aveva ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen., così riqualificata l’originaria imputazione, condannandolo alla pena di un anno di reclusione e 600 euro di multa.

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in ordine alla qualificazione dell’immobile e alla ritenuta sussistenza dell’aggravante. Con il secondo motivo contesta la violazione di legge, il vizio di motivazione e il travisamento della prova in ordine alla violenza sulle cose. Con il terzo motivo lamenta la violazione di legge in relazione agli artt. 99, 62-bis e 133 cod. pen. e il vizio di motivazione sul riconoscimento della recidiva, sul diniego delle attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte scrutinio congiuntamente i primi due motivi e li ritiene manifestamente infondati. Sul primo profilo richiama l’orientamento consolidato secondo cui l’aggravante dell’art. 625 n. 2 cod. pen. è integrata dall’uso di energia fisica diretta a vincere, anche solo immutandone la destinazione, la resistenza che la natura o la mano dell’uomo hanno posto a riparo o difesa della cosa altrui (Sez. 5 n. 53984 del 26.10.2017; Sez. 5 n. 641 del 30.10.2013).

Tale circostanza non collide con il fatto che l’immobile fosse in fase di ristrutturazione e non abitato. Emerge in fatto che corrimano e ringhiere erano originariamente fissati al balcone da cui erano stati tagliati e divelti, e che l’imputato disponeva di cacciaviti, chiavi a brugola e altri arnesi atti allo scasso rinvenuti nel veicolo del complice.

Quanto al dedotto travisamento della prova, la Corte ricorda che in caso di doppia conforme il vizio, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, è deducibile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo se il ricorrente rappresenti con specifica deduzione che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione di secondo grado (Sez. 3 n. 45537 del 28.09.2022). L’allegazione è nella specie insussistente, ipotizzandosi solo genericamente che le ringhiere potessero essere state già divelte prima dell’intervento dell’imputato.

Il terzo motivo è del pari manifestamente infondato. La Corte di merito ha ritenuto la contestata recidiva infraquinquennale in ragione di una precedente condanna per reati della stessa indole ravvicinati nel tempo e accomunati dal movente di lucro. La motivazione, sia pure sintetica, soddisfa l’obbligo di specifica e individualizzante valutazione imposto dall’art. 99 cod. pen. (Sez. Un. n. 32318 del 30.03.2023; Sez. Un. n. 5859 del 27.10.2011; Sez. Un. n. 35738 del 27.05.2010), che impone di verificare in concreto se la reiterazione sia sintomo effettivo di riprovevolezza e di pericolosità, avuto riguardo alla natura dei reati, alla distanza temporale e al livello di omogeneità.

I medesimi elementi hanno condotto a un giudizio negativo sulla personalità dell’imputato, ostativo alla concessione delle attenuanti generiche. Non è richiesta la considerazione di tutti gli elementi dell’art. 133 cod. pen., essendo sufficiente il richiamo a uno solo di essi ritenuto prevalente (Sez. 2 n. 23903 del 15.07.2020). Il ricorso, manifestamente infondato, è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi della sentenza Corte cost. n. 186 del 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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