Recidiva e aumento illegittimo oltre i limiti dell’art. 99 cod. pen. (Cass. pen. Sez. II n. 36690 del 19.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando sia contestata la recidiva di cui all’art. 99, terzo comma, cod. pen., l’aumento di pena applicato per effetto dell’aggravante non può eccedere la metà della pena base, dovendo il giudice attenersi al limite edittale correlato alla specifica species di recidiva addebitata all’imputato. L’aumento operato nella misura del doppio integra violazione di legge e va rideterminato, con annullamento senza rinvio ai sensi dell’art. 620, lett. l, cod. proc. pen., non incidendo la natura soggettiva dell’aggravante sulle statuizioni civili non autonomamente impugnate. Le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi, ma richiedono elementi di segno positivo. L’esistenza di precedenti penali specifici può essere valorizzata più volte, sotto distinti profili e per differenti fini, senza lesione del principio del ne bis in idem. Il richiamo alla negazione dell’addebito non integra invece un autonomo argomento ostativo, costituendo mera esplicazione del diritto di difesa.
Il Fatto
La Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Ferrara, che aveva riconosciuto l’imputato colpevole del delitto di truffa e lo aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 400,00 di multa, oltre al risarcimento in favore della parte civile costituita.
Il difensore proponeva ricorso per cassazione articolando tre motivi: violazione dell’art. 640 cod. pen. e vizio di motivazione per travisamento delle risultanze probatorie quanto all’individuazione del soggetto che aveva attivato e utilizzato la carta prepagata; illegittimità dell’aumento per recidiva in misura superiore al limite consentito; infine, illegittimità del diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato inammissibile per genericità e aspecificità, avendo la difesa meramente reiterato censure già scrutinate e disattese dalla Corte territoriale con percorso argomentativo esauriente. La sentenza impugnata aveva negato pregnanza alla tesi del furto di identità, valorizzando il rilievo che la carta prepagata era stata richiesta esibendo la carta di identità dell’imputato, mai denunziata smarrita, e che ad essa era collegato un numero di telefono riconducibile al medesimo, attivato con la patente di guida; i prelievi delle somme erano inoltre avvenuti nell’area di residenza del prevenuto.
La Corte richiama il principio per cui, nella truffa on line, in assenza di ricostruzioni alternative del fatto assume rilievo decisivo l’incameramento del profitto illecito confluito su carta intestata al soggetto agente (Sez. II n. 15091 del 09.04.2026 e Sez. II n. 16493 del 23.04.2026). I diversi esiti attinti in altre sedi non potevano condizionare il giudice di merito, che ha valutato con piena libertà i materiali probatori del processo.
Il secondo motivo è parzialmente fondato. La sussistenza dell’aggravante soggettiva è congruamente argomentata con la pluralità di condanne per reati della stessa specie riportate dal 2018. È invece fondata la censura sull’entità dell’aumento: la Corte territoriale aveva operato nella misura del doppio della pena base — da mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa ad anni uno di reclusione ed euro 400 di multa — anziché della metà, in conformità alla contestazione della recidiva di cui all’art. 99, comma 3, cod. pen.
Il terzo motivo è manifestamente infondato. La Corte ribadisce che le attenuanti generiche richiedono elementi di meritevolezza di segno positivo (Sez. III n. 24128 del 18.03.2021; Sez. IV n. 32872 del 08.06.2022). Il richiamo ai precedenti si giustifica anche ai fini della dosimetria ex art. 133, secondo comma, n. 2, cod. pen., e il medesimo dato può essere valorizzato più volte senza violare il ne bis in idem (Sez. III n. 17054 del 2018). La Corte condivide però il rilievo difensivo: la negazione dell’addebito non è valorizzabile in senso ostativo (Sez. III n. 30805 del 15.01.2024; Sez. III n. 15105 del 17.02.2026). Il diniego resta comunque autosufficientemente fondato sul curriculum criminale, non contrastato da allegazioni favorevoli.
La sentenza è pertanto annullata senza rinvio limitatamente all’aumento per recidiva, rideterminato in mesi tre di reclusione ed euro 100,00 di multa, con pena finale di mesi nove di reclusione ed euro 300,00 di multa. Respinta la richiesta di spese della parte civile, che si era limitata a rassegnare le conclusioni senza offrire utile contributo alla decisione (Sez. II n. 33523 del 16.06.2021; Sez. IV n. 10022 del 06.02.2025).
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 99 c.p. – Recidiva
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 640 c.p. – Truffa
- Art. 620 c.p.p. – Annullamento senza rinvio