Continuazione e individuazione del reato più grave in concreto nella fase esecutiva (Cass. pen. Sez. IV n. 37111 del 22.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di continuazione, il principio della valutazione in astratto della violazione più grave non è vincolante per il giudice di cognizione quando questi valuti un reato che ritenga in concreto più grave e che debba essere unificato ad altri oggetto di sentenze irrevocabili, ritenuti meno gravi quantunque puniti in astratto con pene edittali più elevate. In tal caso trova applicazione, per identità di ratio, la disciplina dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen. dettata per il giudizio di esecuzione, che fa riferimento alla pena più grave inflitta in concreto. Il delitto più grave va quindi individuato in quello sanzionato con la pena più elevata, e la pena per la continuazione va aumentata di almeno un giorno. Ove sia riconosciuta la recidiva qualificata ex art. 99, quarto comma, cod. pen., l’aumento per la continuazione non può essere inferiore a un terzo della pena del reato più grave, a norma dell’art. 81, quarto comma, cod. pen.; il suo mancato rispetto determina l’inflizione di una pena illegale.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Massa, in esito a giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato per illecita detenzione di sostanza stupefacente nell’ipotesi del fatto di lieve entità e lo aveva condannato alle pene ritenute di giustizia. La Corte di appello di Genova, con sentenza del 17.12.2025, ha riformato la decisione in senso meno afflittivo, unificando sotto il vincolo della continuazione il delitto oggetto di giudizio con quelli di analoga natura già giudicati con sentenza del medesimo giudice del 09.05.2024, divenuta irrevocabile, e rideterminando la pena finale.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Genova, deducendo violazione dell’art. 81, secondo comma, cod. pen. e erronea applicazione dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen. sotto un duplice profilo: l’individuazione del reato più grave e la quantificazione degli aumenti sanzionatori.
La Motivazione della Corte
La Corte territoriale, dopo aver riqualificato nell’ipotesi del fatto di lieve entità il delitto oggetto di giudizio e aver ridotto la pena in termini tali da renderla più lieve di quella applicata in primo grado, ha individuato in quel medesimo delitto quello in concreto più grave, a dispetto del più mite trattamento sanzionatorio riservatogli. Tale scelta contrasta con l’art. 187 disp. att. cod. proc. pen. nell’interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità.
Il Collegio richiama sul punto Sez. 2, n. 13539 del 02.11.2023, dep. 03.04.2024, Altamura, Rv. 286206-01, secondo cui la disciplina dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., dettata per il giudizio di esecuzione, si applica per identità di ratio anche al giudice di cognizione che si trovi a valutare un unico reato ritenuto in concreto più grave e da unificare ad altri oggetto di sentenze irrevocabili. Ne deriva che il delitto più grave è quello sanzionato con la pena più elevata in concreto, non quello oggetto del giudizio in corso.
La Corte rileva quindi un ulteriore profilo di illegittimità: individuato il reato più grave in quello giudicato con sentenza irrevocabile del 09.05.2024, la Corte territoriale avrebbe dovuto aumentare per la continuazione la pena applicata in quella sede di almeno un giorno di reclusione. Ciò non è avvenuto, essendosi inflitta una pena finale ben più mite di quella relativa al delitto che avrebbe dovuto ritenersi più grave.
Un terzo profilo, non dedotto dal ricorrente ma rilevato d’ufficio, attiene alla determinazione dell’aumento sanzionatorio per la continuazione. Riconosciuta la recidiva qualificata ex art. 99, quarto comma, cod. pen., poi valutata in termini di equivalenza alle attenuanti generiche, avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 81, quarto comma, cod. pen., che impone un aumento non inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave. La sua inosservanza ha comportato l’inflizione di una pena illegale.
Alla luce di tali rilievi, la Corte accoglie il ricorso, annulla la sentenza impugnata e dispone il rinvio, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte di appello di Genova.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato
- Art. 99 c.p. – Recidiva
- Art. 187 c.p.p. – Oggetto della prova