Vishing con caller ID spoofing: concorso colposo della banca e risarcimento equitativo (ABF Collegio di Roma n. 1794 del 26.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando l’operazione di pagamento è eseguita per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione forte, la stessa deve considerarsi autorizzata e non è soggetta al regime di responsabilità previsto dalla PSD2, anche se il pagatore ha agito su indicazioni del frodatore senza la consapevolezza di disporre una transazione. Non è quindi configurabile una responsabilità oggettiva del prestatore di servizi di pagamento. Tuttavia, il Collegio può ravvisare una responsabilità concorrente del PSP, secondo le norme di diritto comune, quando dall’istruttoria emerge un apporto causale dell’intermediario: in tal caso la truffa telefonica con caller ID spoofing (vishing) è assimilabile allo smishing e conduce a un accoglimento parziale per concorso colposo delle parti, con liquidazione equitativa del danno.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di una carta di credito collegata a un conto presso l’intermediario resistente, il 14 marzo 2024 riceveva sul proprio numero una chiamata proveniente da un recapito apparentemente riconducibile alla banca. Un sedicente operatore la informava di presunte operazioni fraudolente in corso e la guidava, nel corso di più telefonate, a eseguire alcune disposizioni presentate come necessarie per bloccare gli addebiti. Nel frattempo pervenivano messaggi di finto storno che alimentavano il convincimento della cliente.

Il giorno successivo la ricorrente si recava in filiale e scopriva la truffa: erano stati eseguiti due bonifici e due pagamenti con carta, per complessivi € 4.587,30. La banca riusciva a richiamare i bonifici, ma non rimborsava i due pagamenti con carta, pari a € 2.287,30. Da qui il ricorso all’ABF per la restituzione dell’importo, con interessi e rivalutazione.

La motivazione del Collegio

Il Collegio muove dall’orientamento condiviso tra i Collegi territoriali: quando l’operazione è compiuta per intero dal pagatore, con inserimento di tutti i fattori di autenticazione, la stessa è autorizzata e resta fuori dal perimetro di tutela della PSD2. Rientrano in questa fattispecie le cd. operazioni “sotto dettatura”, eseguite cioè seguendo le istruzioni del frodatore senza piena consapevolezza. Nel caso concreto la ricorrente ammette di aver seguito le indicazioni ricevute, e la banca documenta l’uso dell’app con fattore biometrico e l’invio di alert via sms e mail.

Esclusa la responsabilità oggettiva, il Collegio verifica però se sussista un apporto causale dell’intermediario alla frode. L’analisi dei messaggi prodotti rivela che i finti storni presentano errori e non risultano inseriti in chat genuine della banca. Il Collegio richiama quindi le ipotesi tipiche di responsabilità concorrente: mancata disponibilità del numero verde, mancata identificazione del tentativo di frode da parte del dipendente, mancato rilievo di indici di frode. Nel caso concreto la chiamata al servizio clienti risulta successiva alle operazioni, quindi l’ipotesi non ricorre.

Decisivo è invece il dato del registro chiamate: la telefonata del truffatore proveniva da un numero che, nella denominazione, era riferito proprio all’intermediario resistente. Si configura così il vishing caller ID spoofing, che il Collegio assimila allo sms spoofing sulla scorta del più recente orientamento (Collegio di Roma, decisione n. 8749/24 e decisione n. 9349/2025). All’intermediario viene imputata la colpa di non aver adottato i presidi necessari a impedire che il frodatore chiamasse la cliente con un numero riferibile alla banca stessa.

Il Collegio accerta dunque un concorso colposo delle parti e liquida equitativamente in favore della ricorrente € 1.100,00 a titolo risarcitorio. Quanto agli accessori, richiamando il Collegio di coordinamento n. 5304/13, gli interessi legali decorrono dal reclamo, mentre la rivalutazione monetaria è esclusa sui debiti di valuta. Il ricorso è pertanto accolto parzialmente, con condanna dell’intermediario al contributo spese in favore della Banca d’Italia e al rimborso del versamento per il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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