Notifica della cartella presupposta e inammissibilità in appello del documento nuovo (Cons. Stato n. 1298 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata prova in ordine all’avvenuta regolare notifica alla parte della presupposta cartella di pagamento integra un vizio della procedura di riscossione che determina la nullità di tutti gli atti che ne conseguono, compresa l’intimazione di pagamento e il pignoramento presso terzi. Non è ammessa la produzione in appello di un documento nuovo da parte che, avendo l’onere di produrlo, sia rimasta inadempiente allo specifico ordine istruttorio impartito dal primo giudice. I poteri officiosi del giudice di appello non svolgono funzione di ulteriore supplenza della parte inerte, perché ciò altererebbe la parità delle parti e la fisiologica relazione tra i gradi di giudizio. Il credito da prelievo supplementare latte non ha natura sanzionatoria né periodica e soggiace alla prescrizione ordinaria decennale, con prescrizione quinquennale dei soli interessi, da computarsi al netto dei periodi di sospensione legale.
Il Fatto
Un’azienda agricola riceveva nel 2021 un’intimazione di pagamento per oltre 578.000 euro, riferita a una cartella emessa da AGEA nel 2015 per prelievi supplementari latte relativi alle annate dal 2002/2003 al 2008/2009, oltre a due atti di pignoramento presso terzi. La società impugnava gli atti davanti al TAR Veneto, deducendo nove motivi, tra cui la nullità della notifica per provenienza da indirizzo PEC non presente nei pubblici elenchi, la prescrizione del credito e l’illegittima duplicazione dei ruoli.
Il TAR, con sentenza n. 1301/2024, dichiarava il difetto di giurisdizione sui pignoramenti e accoglieva il ricorso solo per l’annata 2007/2008, respingendo le altre censure. L’azienda proponeva appello, insistendo sulla prescrizione e sull’illegittimità comunitaria delle pretese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondato il primo motivo sotto il profilo della mancante prova della notifica della cartella presupposta. Nel giudizio cautelare di primo grado il TAR aveva impartito un ampio ordine istruttorio, chiedendo alle Agenzie la cartella con la prova della notificazione, gli atti di accertamento e ogni atto interruttivo della prescrizione. L’ordine era rimasto disatteso.
Il TAR aveva poi deciso senza esaminare la censura sulla mancata prova della notifica. Il Consiglio richiama il principio per cui tale carenza probatoria costituisce vizio della procedura di riscossione e comporta la nullità degli atti successivi (Cons. Stato, sez. VI, n. 9078/2025).
La prova è stata offerta da AGEA solo in appello, senza neppure chiedere l’ammissione di documenti nuovi ai sensi dell’art. 104, comma 2, cod. proc. amm. La Sezione esclude l’ammissibilità: il principio dispositivo, letto come espressione della parità delle parti ex art. 2 cod. proc. amm., impedisce che i poteri officiosi del giudice di appello suppliscano all’inerzia della parte già “soccorsa” in primo grado (Cons. Stato, sez. VI, n. 742/2025; id., n. 98/2026). Sono ammessi solo i documenti attestanti la formazione di un giudicato.
Esaminata la prescrizione, la doglianza è infondata. La cartella del 2015, non impugnata, è divenuta inoppugnabile: il credito e la prescrizione anteriore non possono essere contestati in sede di impugnazione degli atti esecutivi successivi. Per il prelievo latte non opera la prescrizione quinquennale delle sanzioni né quella delle obbligazioni periodiche, poiché ogni annata genera un’obbligazione autonoma; si applica la prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ. (Cons. Stato, sez. VI, n. 2550/2025). Tra il 2015 e il 2021 non sono decorsi dieci anni. Per gli interessi, quinquennali, rilevano le sospensioni ex art. 8-quinquies del d.l. n. 5/2009 e art. 68 del d.l. n. 18/2020.
L’appello è quindi accolto e, in riforma della sentenza, il ricorso di primo grado è accolto con annullamento dell’intimazione impugnata, ferma restando la possibilità di nuovi atti di riscossione. Spese compensate.
Nota della Redazione
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