White list e rete di rapporti familiari con la criminalità organizzata (TAR Emilia-Romagna n. 9 del 03.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le disposizioni sull’iscrizione nella white list formano un corpo normativo unico con quelle del codice antimafia e sono rette dagli stessi principi dell’interdittiva antimafia. Il diniego di iscrizione si fonda sulla regola causale del “più probabile che non”, integrata da dati di comune esperienza, e non richiede la certezza probatoria tipica del giudizio penale. È sufficiente il pericolo di infiltrazione mafiosa fondato su un numero di indizi tale da rendere logicamente attendibile la presunzione di condizionamento. La verifica di legittimità va compiuta mediante una valutazione unitaria degli elementi, che possono anche non essere penalmente rilevanti o non aver dato luogo a condanne. Assume rilievo la fitta rete di rapporti di parentela e di cointeressenze economiche con soggetti affiliati, allorché lasci ritenere una regìa familiare dell’impresa o l’influenza indiretta della criminalità organizzata.
Il Fatto
Una società esercente attività di lavori edili generali ha chiesto alla Prefettura l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa — la c.d. white list — per i settori individuati dall’ordinanza commissariale della Regione Emilia-Romagna. Dopo la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, la Prefettura ha respinto l’istanza, ritenendo sussistente il pericolo di infiltrazione mafiosa.
La società ha impugnato il diniego davanti al TAR, deducendo l’assenza dei presupposti di legge, l’erroneità degli assunti sui rapporti familiari del legale rappresentante, l’estraneità del precedente provvedimento interdittivo relativo a una diversa compagine societaria e la carenza di motivazione e istruttoria in ordine a frequentazioni contestualizzate e qualificate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui l’iscrizione nella white list è ricollegata a un’attività istruttoria della stessa tipologia di quella prevista per le informative antimafia. Ne deriva che essa è disciplinata dagli stessi principi dell’interdittiva antimafia, in quanto misura volta alla salvaguardia dell’ordine pubblico economico e della libera concorrenza.
Il Tribunale ribadisce che il giudizio si fonda sulla regola del “più probabile che non” e che la legittimità dell’informativa va verificata con una valutazione unitaria dei fatti, i quali possono costituire un’ipotesi ragionevole di permeabilità dell’impresa. È dunque sufficiente il pericolo di infiltrazione mafiosa, senza necessità di prova piena.
Quanto agli elementi valorizzati dalla Prefettura, il Collegio osserva che, pur in assenza di precedenti penali in capo all’amministratore e di condanne dei genitori, la mancanza di condanne penali non è dirimente. Gli elementi posti a base dell’informativa possono anche non essere penalmente rilevanti o essere già stati oggetto di giudizio penale con esito di proscioglimento.
Decisiva è invece la fitta rete di rapporti familiari correlata a situazioni di affiliazione criminale, estesa non solo ai parenti stretti o affini, ma anche alla compagine societaria cui il ricorrente ha partecipato. Il provvedimento interdittivo antimafia relativo a quella compagine non può considerarsi irrilevante per il solo fatto che il ricorrente ne sia uscito o vi abbia assunto il ruolo di socio.
Richiamando la giurisprudenza amministrativa e l’Adunanza Plenaria n. 3 del 2018, il Tribunale sottolinea che, dietro una realtà d’impresa fondata su un nucleo familiare compatto, è statisticamente più agevole che soggetti apparentemente estranei possano curarne la gestione o interferire sulla stessa. Rilevano circostanze obiettive come la cointeressenza di interessi economici e il coinvolgimento nei medesimi fatti, anche in assenza di condanne. Alla luce della funzione preventiva del provvedimento, il Collegio non ravvisa i dedotti difetti di motivazione e istruttoria e respinge il ricorso, compensando le spese.
Nota della Redazione
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