Estromissione dal giudizio: legittimazione all’impugnazione e natura della pronuncia di separazione (Cass. civ. Sez. 3 n. 15917 del 23.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La legittimazione all’impugnazione, fatta eccezione per l’opposizione di terzo, spetta solo a chi ha formalmente assunto la qualità di parte nel precedente grado conclusosi con la decisione impugnata, indipendentemente dall’effettiva titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio. La pronuncia con cui il giudice estromette dal processo una parte, ritenendola priva di legittimazione passiva, configura una statuizione di rigetto della domanda nei suoi confronti, suscettibile di passare in giudicato se non tempestivamente impugnata. Il provvedimento di separazione delle cause, emesso ai sensi dell’art. 279, comma 2, n. 5, cod. proc. civ., ha carattere di pronuncia definitiva ed è sottratto alla riserva di impugnazione differita ex artt. 340 e 361 cod. proc. civ. L’istanza di revoca dell’ordinanza di estromissione non può valere come riserva di impugnazione, non essendo idonea a essere interpretata quale atto di impugnazione. La parte estromessa che non impugni la statuizione non può costituirsi in appello, né qualificarsi come interveniente ad adiuvandum.
Il Fatto
Una banca, creditrice nei confronti di una società per la quale un soggetto aveva prestato fideiussione, proponeva domanda revocatoria ex art. 2901 cod. civ. avverso un atto di conferimento di immobili in un Gruppo Europeo di Interesse Economico, deducendo lo spossessamento dell’intero patrimonio del fideiussore. Il giudizio veniva riunito ad altro avente ad oggetto la simulazione e l’inefficacia del medesimo atto, con intervento di ulteriori banche creditrici, tra cui l’odierna ricorrente.
Il Tribunale, ritenuto anomalo il protrarsi della fase di instaurazione del contraddittorio, disponeva la separazione delle domande e dichiarava improcedibili quelle spiegate dagli intervenuti, estromettendoli dal giudizio. Con successiva sentenza di merito, il Tribunale accoglieva le domande delle due banche attrici. La società intervenuta estromessa proponeva appello avverso la sentenza di merito, senza tuttavia impugnare il provvedimento di estromissione. La Corte d’Appello dichiarava l’appello inammissibile, sul rilievo che la sentenza era stata pronunciata solo nei confronti delle parti rimaste in giudizio.
La Motivazione della Corte
La ricorrente, con il primo motivo, lamentava la violazione del combinato disposto degli artt. 354 e 177 cod. proc. civ., sostenendo di aver tempestivamente depositato istanza di revoca dell’ordinanza di estromissione e di aver riservato l’appello a verbale. Con il secondo motivo denunciava l’omesso esame dell’atto di intervento e della relativa notifica. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, ritenendoli infondati.
La Suprema Corte ha confermato il principio per cui la legittimazione all’impugnazione spetta solo a chi ha formalmente assunto la qualità di parte nel precedente grado, a prescindere dall’effettiva titolarità del rapporto sostanziale. Con l’impugnazione non si esercita un’azione, ma un potere processuale attribuito esclusivamente a chi ha partecipato al processo. Ha richiamato a sostegno i precedenti delle Sez. 3, sentenza n. 33135 del 18/12/2024 e Sez. 3, sentenza n. 11525 del 23/05/2014.
La Corte ha precisato che la decisione di estromissione dal processo, malgrado l’improprietà della formula adottata, configura una statuizione di rigetto della domanda nei confronti della parte estromessa, suscettibile di passare in giudicato se non tempestivamente impugnata. La parte rimasta soccombente che appelli la sentenza solo nei riguardi delle altre parti, accettando l’estromissione, è tenuta alla sola notifica del gravame ex art. 332 cod. proc. civ. alla parte estromessa, la cui costituzione in appello è inammissibile.
Quanto alla revocabilità dell’ordinanza, la Corte ha escluso che l’istanza di revoca possa valere come riserva di impugnazione. Ha altresì chiarito che il provvedimento di separazione delle cause, emesso ai sensi dell’art. 279, comma 2, n. 5, cod. proc. civ., ha natura di pronuncia definitiva ed è sottratto alla riserva di impugnazione differita di cui agli artt. 340 e 361 cod. proc. civ., come affermato dalle Sezioni Unite n. 10242 del 19/04/2021.
Alla soccombenza consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese e al versamento della somma ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., ricorrendone i presupposti.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2901 c.c. – Condizioni
- Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata
- Art. 177 c.p.c. – Effetto e revoca delle ordinanze
- Art. 279 c.p.c. – Forma dei provvedimenti del collegio
- Art. 332 c.p.c. – Notificazione dell'impugnazione relativa a cause scindibili
- Art. 340 c.p.c. – Riserva facoltativa d'appello contro sentenze non definitive
- Art. 354 c.p.c. – Rimessione al primo giudice
- Art. 361 c.p.c. – Riserva facoltativa di ricorso contro sentenze non definitive