Nella revocatoria ordinaria rileva la nozione lata di credito anche come aspettativa (Cass. civ. Sez. 3 n. 18807 del 09.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’esperibilità dell’azione revocatoria ordinaria, l’art. 2901 cod. civ. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva anche della ragione o aspettativa di credito, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi. Il credito deve ritenersi sorto nel momento in cui si perfeziona il fatto generatore della pretesa, ancorché divenga attuale ed integralmente esigibile solo in un momento successivo, per effetto della scadenza di un termine, del verificarsi di una condizione o di altro evento futuro. Ciò in coerenza con la funzione propria dell’azione pauliana, che non persegue scopi specificamente restitutori ma mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali. Costituisce, pertanto, presupposto di esperibilità dell’azione la semplice esistenza di un debito, rispetto al quale la garanzia patrimoniale del debitore deve essere preservata.

Il Fatto

Un acquirente di un villino da costruire, avendo corrisposto una caparra confirmatoria a fronte di un contratto preliminare, agiva in giudizio nei confronti della società promittente venditrice e della società acquirente del terreno sul quale avrebbe dovuto realizzarsi l’edificazione. L’attore deduceva l’inadempimento del promittente venditore e chiedeva dichiararsi l’inefficacia nei propri confronti dell’atto di compravendita del terreno, invocando la sussistenza del consilium fraudis in capo ad entrambe le società.

Il Tribunale dichiarava risolto il contratto preliminare per inadempimento della promittente venditrice e accoglieva la domanda revocatoria, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all’art. 2901 cod. civ. La Corte d’Appello rigettava il gravame proposto dalla società acquirente del terreno, la quale proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente contestava la sussistenza del requisito dell’anteriorità del credito rispetto all’atto di disposizione, sostenendo che il diritto alla restituzione della caparra sarebbe sorto solo a seguito dell’inadempimento del venditore, non ancora verificatosi alla data dell’alienazione. La Suprema Corte ha ritenuto il motivo infondato, richiamando il consolidato orientamento di legittimità secondo cui l’art. 2901 cod. civ. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva anche della ragione o aspettativa di credito. Il credito deve ritenersi sorto nel momento in cui si perfeziona il fatto generatore della pretesa, ancorché divenga attuale ed esigibile solo successivamente, e ciò in ragione della funzione conservativa della garanzia patrimoniale propria dell’azione revocatoria.

Quanto al secondo motivo, incentrato sulla mancata valutazione della prova dell’integrale pagamento del prezzo e della congruità dello stesso rispetto al valore di mercato, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità. Sotto la formale invocazione della violazione di legge, la ricorrente sollecitava in realtà un riesame delle evidenze probatorie, estraneo al giudizio di legittimità. Inoltre, il motivo risultava privo di decisività, essendo stata la natura onerosa dell’atto dispositivo considerata pacifica e non investita da alcun motivo di appello, sicché le deduzioni volte a dimostrare l’effettivo pagamento del prezzo erano state correttamente ritenute non pertinenti, non vertendosi in tema di simulazione della vendita.

Il terzo motivo, concernente la dedotta insussistenza dell’eventus damni, è stato parimenti dichiarato inammissibile. La Corte ha rammentato che il vizio di violazione di legge deve essere dedotto mediante specifiche argomentazioni idonee a dimostrare il contrasto con le norme regolatrici della fattispecie, non essendo sufficiente una censura apodittica. Nel caso di specie, la ricorrente invocava un rinnovato sindacato sul merito, estraneo al giudizio di legittimità.

Con il quarto motivo, la ricorrente deduceva la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., contestando una radicale omissione di motivazione. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, osservando che la motivazione sintetica non equivale a motivazione omessa o meramente apparente, non estendendosi l’obbligo motivazionale a tutte le potenziali ricostruzioni del fatto, ma solo a quelle decisive e prospettate dalle parti.

Il quinto motivo, infine, lamentava l’omesso esame di un fatto decisivo. La Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità in ragione della ricorrenza della c.d. doppia conforme, che preclude il ricorso per il vizio di omesso esame, e della genericità delle censure, non essendo stata specificata la decisività della documentazione né la sua effettiva discussione tra le parti. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore dei controricorrenti.

Nota della Redazione

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