Impugnazione incidentale tardiva e censure sul contratto autonomo di garanzia (Cass. civ. Sez. 3 n. 21577 del 24.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile solo se l’interesse a impugnare sorge dall’impugnazione principale quale esigenza di difesa dell’assetto di interessi derivante dalla sentenza impugnata; è invece inammissibile quando la censura è autonoma e preesistente, atteso che l’interesse ad impugnare sorge dalla pubblicazione della sentenza e l’impugnazione deve essere proposta nei termini ordinari, senza che trovi applicazione il regime di cui all’art. 334 c.p.c. Il ricorso per cassazione che denunci la violazione dei canoni ermeneutici contrattuali deve individuare specificamente gli errori compiuti dal giudice di merito, non potendo risolversi in una richiesta di autonoma ricostruzione della volontà negoziale, preclusa in sede di legittimità.

Il Fatto

La società di assicurazione conveniva in giudizio due fideiussori e la società debitrice, chiedendo, ai sensi dell’art. 1953 c.c., di essere rilevata dall’obbligo di pagamento della somma dovuta alla pubblica amministrazione beneficiaria di una polizza cauzionale, nonché la rivalsa per le somme che sarebbe stata tenuta a corrispondere. Il Tribunale accoglieva la domanda, qualificando le garanzie come contratti autonomi a prima richiesta.

La Corte d’Appello rigettava l’appello principale e dichiarava inammissibile l’appello incidentale, ritenendo che la censura relativa alla qualità di consumatrice fosse autonoma e non dipendente dall’impugnazione principale, con conseguente applicazione dei termini ordinari. Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione sia in via principale che in via incidentale.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi del ricorso principale, riguardanti la violazione degli artt. 333, 334, 343 e 102 c.p.c. e la pretesa nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, n. 4, c.p.c. I motivi sono stati dichiarati inammissibili per violazione dell’art. 366, primo comma, c.p.c.

La Corte ha rilevato che il richiamo al precedente delle Sezioni Unite n. 8486 del 2024 non era pertinente, poiché la fattispecie esaminata dalla Corte territoriale non era sovrapponibile a quella oggetto della pronuncia invocata. Il ricorso incidentale tardivo è inammissibile quando l’interesse ad impugnare non è sorto dall’impugnazione principale quale esigenza di difesa dell’assetto di interessi derivante dalla sentenza impugnata, come confermato dall’ordinanza Sez. 3 n. 27052 del 2025.

La stessa ricorrente aveva riconosciuto che l’appello incidentale presentava un contenuto solo parzialmente adesivo, essendo autonomo nella parte relativa alla deduzione della propria qualità di consumatrice, in contrapposizione alla posizione della sorella, amministratrice della società debitrice. Tuttavia, nell’esporre il motivo, la ricorrente aveva omesso di riportare i motivi di appello che la Corte di merito aveva qualificato come autonomi, non assolvendo al requisito di autosufficienza.

Quanto al primo motivo del ricorso incidentale, concernente la qualificazione della polizza fideiussoria e della dichiarazione di fideiussione quali contratti autonomi di garanzia anziché contratti di fideiussione, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità. La ricorrente non aveva individuato le specifiche violazioni dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 ss. c.c., limitandosi a contrapporre una propria lettura degli atti e sollecitando una autonoma ricostruzione della volontà negoziale, preclusa in sede di legittimità.

Analogamente, il secondo motivo, relativo alla mancata declaratoria di nullità della clausola di esonero della responsabilità ex artt. 1229, 1341 e 1418 c.c., è stato ritenuto inammissibile per genericità, non essendosi la ricorrente confrontata con la motivazione della sentenza impugnata che aveva ritenuto la clausola conforme alla previsione normativa. La Corte ha quindi dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, con condanna della ricorrente incidentale alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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