Accertamento del requisito sanitario senza domanda amministrativa previa per la contribuzione figurativa (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 215 del 26.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni pubbliche, quando la domanda giudiziale non è di mero accertamento ma è finalizzata al riconoscimento della contribuzione figurativa ex art. 80, comma 3, l. n. 388/2000, l’accertamento del requisito sanitario dell’invalidità costituisce esso stesso condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), cod. giust. contabile, sicché non è richiesta la previa presentazione della domanda amministrativa. Il principio di effettività della tutela giurisdizionale, affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 12903/2021, impone al giudice contabile di prescindere dalla domanda amministrativa quando l’accertamento tecnico è strumentale al merito della questione pensionistica, garantendo al ricorrente le medesime prerogative processuali che avrebbe innanzi al giudice ordinario. È ammissibile il ricorso proposto da soggetto ancora in servizio che agisca per l’accertamento dell’invalidità in funzione del futuro trattamento pensionistico, trattandosi di aspettativa di diritto azionabile incidente sul trattamento pensionistico.

Il Fatto

La ricorrente, già riconosciuta invalida civile nella misura del 76%, veniva sottoposta a visita di revisione dalla Commissione Medica presso il C.M.L. INPS di Cosenza, che nel giugno 2024 rideterminava la percentuale di invalidità al 55%. Ritenendo illegittimo il nuovo accertamento sanitario, la ricorrente adiva la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per ottenere il riconoscimento dell’invalidità in misura pari o superiore al 75%, fin dalla data della visita di revisione, e il conseguente diritto alla contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici.

L’INPS eccepiva in via preliminare l’inammissibilità per mancanza della domanda amministrativa, la carenza di interesse ad agire e, nel merito, il rigetto per mancanza di prova delle condizioni di maggior usura lavorativa.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile respinge preliminarmente l’eccezione di inammissibilità per mancanza della domanda amministrativa, valorizzando l’inciso motivazionale della sentenza delle Sezioni Unite n. 12903/2021, che ha dichiarato la giurisdizione della Corte dei conti in punto di accertamento tecnico preventivo finalizzato al riconoscimento del diritto a pensione, affermando che la giurisdizione contabile sulle pensioni è giurisdizione di merito e che il giudice dispone degli stessi poteri, anche istruttori, del giudice ordinario.

La Corte osserva che, nel giudizio deciso dalle Sezioni Unite, la richiesta di accertamento tecnico preventivo era condizione di procedibilità ex art. 445 c.p.c., istituto non contemplato dal rito contabile. Tuttavia, dando autentica continuità al decisum, il giudice ritiene che il principio della «medesima pienezza dei poteri» debba essere effettivo, implicando la possibilità di prescindere dalla domanda amministrativa ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), cod. giust. contabile, quando l’accertamento tecnico è strumentale al merito della questione pensionistica.

Argomentando diversamente, prosegue la Corte, la tutela richiesta sarebbe privata di effettività: una disparità di trattamento irragionevole, poiché il medesimo petitum sostanziale godrebbe di diverse prerogative processuali a seconda del giudice adito. Riguardo all’eccezione di carenza di interesse per la permanenza in servizio della ricorrente, il giudice la disattende richiamando le Sezioni Riunite n. 12/23, secondo cui è ammissibile il ricorso con cui l’interessato domandi l’accertamento positivo del requisito sanitario in funzione del futuro trattamento pensionistico, ritualmente prospettato quale bene della vita ambito.

Nel merito, il ricorso viene accolto alla luce del parere del Collegio medico legale, che ha riconosciuto l’invalidità nella misura del 76%, equivalente alla percentuale già attribuita in epoca antecedente alla revisione e quindi utile ad accedere alla contribuzione figurativa. La Corte dichiara il diritto della ricorrente alla contribuzione figurativa fin dalla data della visita di revisione, condannando l’INPS al pagamento delle spese di lite e disponendo l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 101/2018, trattandosi di dati relativi allo stato di salute.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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