Condanna penale e danno erariale da disservizio e immagine (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 219 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La condotta illecita del pubblico dipendente, accertata con sentenza penale, integra gli estremi della responsabilità amministrativa per il danno da lesione del nesso sinallagmatico, quando le energie lavorative siano distratte dai compiti istituzionali per finalità illecite, rendendo inutiliter data la retribuzione percepita. Il danno da assenteismo, patrimoniale e non patrimoniale, è disciplinato dall’art. 55-quinquies d.lgs. n. 165/2001, norma speciale che prescinde dai requisiti di cui all’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009, non essendo necessaria una sentenza penale passata in giudicato. Il danno all’immagine può essere quantificato in via equitativa anche in assenza di clamor fori, che non ha valenza costitutiva ma solo amplificativa della lesione; l’illecito contabile ha natura di debito di valore, con interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.
Il Fatto
La Procura regionale del Lazio ha convenuto in giudizio un ufficiale della Polizia Penitenziaria, contumace, chiedendone la condanna al pagamento di oltre 58.000 euro in favore del Ministero della giustizia. Al convenuto erano contestate condotte di rilevanza penale, accertate con sentenza del Tribunale di Roma, confermata in appello, relative a traffico di influenze illecite e truffa aggravata, nonché assenze ingiustificate giustificate da falsi certificati medici.
La pretesa attorea distingueva tre voci di danno: patrimoniale da disservizio per lesione del nesso sinallagmatico; patrimoniale da assenteismo; non patrimoniale all’immagine.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato la contumacia del convenuto, ritualmente notificato, e ha esaminato le deduzioni depositate in fase preprocessuale, ritenendole non idonee a inficiare la prospettazione attorea.
Quanto al danno da disservizio, la Corte ha riconosciuto che la condotta illecita del dipendente, protrattasi per un lungo lasso temporale, ha determinato uno sviamento delle energie lavorative dai compiti istituzionali, con conseguente disutilità della spesa per retribuzioni. La quantificazione nella misura del 40% della retribuzione lorda percepita nel periodo considerato è stata ritenuta corretta e condivisibile, in applicazione dei criteri equitativi ex art. 1226 c.c.
Sul danno da assenteismo, la Corte ha richiamato il regime speciale dell’art. 55-quinquies d.lgs. n. 165/2001, che tipizza la responsabilità del dipendente per l’assenteismo fraudolento, prescindendo dai requisiti generali del danno all’immagine di cui all’art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009, e non richiedendo una sentenza penale passata in giudicato. La norma speciale, successiva e autonoma, è rimasta intatta rispetto alla declaratoria di incostituzionalità dell’art. 55-quater (Corte cost. n. 61 del 2020).
In relazione al danno all’immagine, il Collegio ha condiviso l’applicazione del c.d. raddoppio tangentizio di cui all’art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994, quantificando il pregiudizio in misura doppia rispetto al danno patrimoniale da assenteismo, sulla base di indicatori oggettivi, soggettivi e sociali, senza che la diffusione mediatica della vicenda costituisca elemento costitutivo della lesione.
La Corte ha accolto integralmente la domanda, condannando il convenuto al pagamento di € 58.886,01, comprensivi del danno da disservizio, da assenteismo e all’immagine, con interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo e spese di giustizia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.