Sindacato di legittimità sui gravi indizi nel traffico di stupefacenti (Cass. pen. Sez. 4 n. 11750 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito. L’interpretazione del contenuto delle intercettazioni costituisce questione di fatto, rimessa al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti della manifesta illogicità. Per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 l’elemento distintivo rispetto al concorso di persone nel reato continuato va individuato nella stabile organizzazione, anche rudimentale, e nella permanenza del vincolo, essendo sufficiente un comune e durevole interesse all’immissione di stupefacente sul mercato. Il tempo silente, ove si tratti di rilevante arco temporale, è solo un elemento che può vincere la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ma non è di per sé dirimente: la prognosi di pericolosità esige una valutazione complessiva, necessaria ma non sufficiente.
Il Fatto
Il Tribunale del Riesame di Catania, pronunciando ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., confermava l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato la custodia in carcere nei confronti di un indagato, ritenuto partecipe di un sodalizio dedito al traffico di sostanze stupefacenti del tipo marijuana e hashish, attivo nel comune di Vittoria. Le indagini avevano disvelato l’esistenza di due distinti gruppi criminali operanti nel medesimo territorio: la persona sottoposta a misura risultava inserita in quello facente capo a un altro soggetto, con funzioni di ritiro, consegna e spaccio dello stupefacente.
L’indagato proponeva ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, l’insussistenza dei gravi indizi in ordine al reato associativo e, con il secondo, la mancata considerazione di circostanze valevoli a vincere la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, fra cui la condotta incensurata e il c.d. tempo silente.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il primo motivo inammissibile, ribadendo che l’ordinamento non conferisce al giudice di legittimità alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. Il sindacato sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è circoscritto alla violazione di legge e alla manifesta illogicità della motivazione, con la conseguenza che le censure del ricorrente, risolvendosi in una mera contestazione della efficacia dimostrativa delle risultanze investigative, esulavano dal perimetro del sindacato di legittimità.
La Corte ha quindi richiamato i tratti distintivi del delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, individuati nella permanenza del vincolo e nella esistenza di una struttura organizzativa, anche rudimentale, che supporti le singole deliberazioni criminose. Con specifico riguardo ai rilievi difensivi, ha ritenuto non contraddittoria la coesistenza di due sodalizi nel medesimo territorio, ha escluso che la breve durata del periodo di osservazione sia sintomo della inesistenza del vincolo e ha precisato che l’assenza di una cassa comune non è ostativa al riconoscimento dell’associazione. Ha infine ritenuto manifestamente infondata la tesi circa l’assenza di frequentazioni fra gli associati, risultando documentati i rapporti continuativi tra il ricorrente e gli altri componenti del gruppo.
Sul secondo motivo, la Corte ha escluso la dedotta violazione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., osservando che il Tribunale non si era limitato al richiamo formale della presunzione ma aveva dato conto delle ragioni per cui gli argomenti difensivi non valevano a vincerla, valorizzando la gravità delle condotte, il ruolo dell’indagato e la sua capacità a delinquere. Quanto al c.d. tempo silente, la Corte ha precisato che, ove si tratti di un rilevante arco temporale, esso deve essere espressamente considerato dal giudice, ma costituisce solo uno degli elementi rilevanti: la prognosi di pericolosità in relazione al reato associativo non si rapporta alla sola operatività del sodalizio, ma postula una valutazione complessiva, nella quale il fattore tempo è necessario ma non sufficiente. Nel caso di specie, il tempo trascorso — pari a circa due anni e sei mesi — era stato correttamente valutato alla luce del contesto.
La Corte ha infine rilevato un profilo di possibile illogicità nel passaggio in cui il Tribunale aveva attribuito all’indagato lo spaccio di cocaina, trattandosi di contestazione riferita esclusivamente a droghe leggere: anche depurata da tale riferimento, tuttavia, la motivazione sulle esigenze cautelari è rimasta coerente. Il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 275 c.p.p. – Criteri di scelta delle misure
- Art. 309 c.p.p. – Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva