Il patteggiamento in appello limita il ricorso per cassazione (Cass. pen. Sez. 5 n. 13923 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen., laddove riguardi questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in sede di concordato. In particolare, non è censurabile in sede di legittimità il silenzio del giudice d’appello in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., né la qualificazione giuridica del fatto, né la quantificazione della pena concordata, in quanto il negozio processuale stipulato dalle parti, una volta recepito dal giudice, non può essere unilateralmente modificato. L’unica eccezione a tale regola è rappresentata dall’irrogazione di una pena illegale, che non è ravvisabile nel caso di specie né è stata prospettata. La cognizione del giudice d’appello, a fronte dell’accordo delle parti, è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Torino, decidendo sull’impugnazione proposta dall’imputato avverso la sentenza di condanna del locale Tribunale, ha preso atto dell’accordo raggiunto tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. e ha ridotto la pena inflitta in primo grado. La questione giunta in Cassazione riguardava il mancato adeguamento della motivazione ai principi della giurisprudenza di legittimità sul dovere del giudice di dare conto delle ragioni della decisione.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha innanzitutto rilevato la genericità del motivo, che si esauriva nel richiamo alla giurisprudenza sui limiti dell’obbligo di motivazione, senza ulteriori specificazioni circa l’assenza di una disamina logico-giuridica sull’adeguamento della pena alla gravità del fatto e alla personalità dell’imputato.

La Corte ha poi ricordato il principio, riaffermato in seguito alla reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, per cui il giudice d’appello, a fronte di una richiesta formulata su accordo delle parti, deve limitare la propria cognizione ai soli motivi non oggetto di rinuncia. Nel caso di specie, da ciò consegue che non sussiste un obbligo di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., data la radicale diversità tra l’istituto dell’applicazione della pena su richiesta e quello del concordato in appello. È quindi inammissibile il ricorso che contesti il silenzio del giudice su tale punto (cfr. Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170-01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018; Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009).

La sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen., inoltre, non può essere impugnata neppure in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, poiché l’accordo sui punti concordati implica la rinuncia a dedurre in sede di legittimità ogni diversa doglianza, con la sola eccezione dell’irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 4/7/2019, Rv. 277196-01).

Le stesse considerazioni valgono per il versante sanzionatorio: il ricorso che contesti la quantificazione della pena concordata è inammissibile, poiché il negozio processuale, una volta recepito dal giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità della pena (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020).

Non essendo ravvisabile né prospettata l’illegalità della pena, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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