Nullità della revoca della messa alla prova sanata se non eccepita subito (Cass. pen. Sez. V n. 19590 del 28.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova non può essere disposta de plano, né all’esito di un’udienza fissata per una diversa finalità, senza che le parti abbiano ricevuto un avviso che consenta loro di partecipare al contraddittorio camerale con cognizione di causa sulla ricorrenza dei presupposti della revoca. L’adozione del provvedimento in violazione di tale regola integra una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell’art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., che deve essere eccepita immediatamente dopo il compimento dell’atto ai sensi dell’art. 182 cod. proc. pen., pena la sanatoria.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava per cassazione l’ordinanza con cui il Tribunale di Roma aveva revocato il provvedimento di ammissione alla messa alla prova, deducendo l’inosservanza degli artt. 464-octies, comma 2, e 127, comma 5, cod. proc. pen.. L’udienza era stata fissata per la verifica del corretto svolgimento del programma, ma il giudice, preso atto della relazione dell’Ente che attestava alcune assenze ingiustificate, aveva disposto la revoca ai sensi dell’art. 168-quater, comma primo, n. 2, cod. pen., senza fissare l’apposita udienza camerale partecipata prevista per la valutazione dei presupposti.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente ribadito che l’art. 464-octies, comma 2, cod. proc. pen. impone al giudice di fissare l’udienza camerale ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen., dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima. Non è quindi possibile procedere alla revoca de plano, né all’esito di un’udienza convocata per una finalità diversa, senza che l’avviso consenta alle parti di interloquire consapevolmente sulla specifica questione della ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 168-quater cod. pen..

Tale conclusione, già affermata dai precedenti citati, tra cui Sez. 6, n. 45889 dell’08/10/2019 e Sez. 5, n. 57506 del 24/11/2017, configura la violazione come nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., trattandosi della lesione del diritto delle parti a partecipare al procedimento. La stessa qualificazione vale nell’ipotesi in cui la revoca sia adottata in un’udienza fissata per altro scopo, senza un avviso che indichi, sia pure succintamente, l’oggetto del procedimento, come precisato da Sez. 4, n. 10031 del 16/01/2025.

Nel caso di specie, tuttavia, la difesa dell’imputato era presente all’udienza del 25 novembre 2025 e, dopo la lettura dell’ordinanza di revoca, non aveva sollevato alcuna eccezione, chiedendo anzi il non luogo a procedere per le condotte riparatorie. La Corte ha quindi ritenuto che la nullità, essendosi verificata in udienza alla presenza delle parti, doveva essere immediatamente eccepita ai sensi dell’art. 182 cod. proc. pen., con la conseguenza che la mancata deduzione tempestiva ne ha determinato la sanatoria. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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