Ne bis in idem escluso per annualità diverse delle dichiarazioni omesse (Cass. pen. Sez. III n. 29772 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di ne bis in idem, nel procedimento di esecuzione, non opera quando i fatti oggetto delle diverse sentenze riguardino l’omessa presentazione di dichiarazioni fiscali relative ad annualità diverse. In tal caso manca l’identità del fatto storico e non è invocabile l’art. 669 cod. proc. pen. L’eventuale sentenza di proscioglimento per prescrizione, sopraggiunta su un fatto eterogeneo e temporalmente distinto, non prevale sulla sentenza di condanna divenuta irrevocabile. Il ricorso che non si confronti con la motivazione del provvedimento impugnato è manifestamente infondato.
Il Fatto
Il ricorrente è destinatario di più sentenze di condanna per reati fiscali. La Corte di appello di Brescia, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data 19 gennaio 2026 ha rideterminato la pena complessiva, applicando la continuazione in sede esecutiva tra i fatti oggetto di tre sentenze: una del Tribunale di Brescia del 2023, parzialmente riformata in appello e divenuta irrevocabile nel dicembre 2024; una del Tribunale di Milano del 2022, confermata in appello e irrevocabile dal gennaio 2023; una del Tribunale di Milano del 2018, parzialmente riformata in appello e irrevocabile dal luglio 2019.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione lamentando la violazione dell’art. 669, comma 8, cod. proc. pen. e del divieto di ne bis in idem. Sostiene che il fatto accertato con la condanna milanese del 2022 — omessa presentazione della dichiarazione IVA 2011 — sarebbe identico a quello per cui, con la sentenza del Tribunale di Brescia del 2023, è stata dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione, relativo alle omesse dichiarazioni per gli anni 2010-2013.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato sotto un duplice profilo. Anzitutto il ricorrente non si è confrontato con la motivazione dell’ordinanza impugnata, nella quale la Corte di appello aveva già escluso ogni violazione del divieto di ne bis in idem.
Nel merito, la Corte ha ricostruito i fatti posti a base delle diverse sentenze. Il reato oggetto della sentenza di proscioglimento ha riguardato l’omessa presentazione della dichiarazione IVA per l’annualità 2011 di una determinata società consortile. La condanna oggetto dell’altra sentenza ha invece avuto ad oggetto l’omessa presentazione delle dichiarazioni IVA e II.DD. della medesima società per l’annualità 2013.
Da qui la conclusione del giudice di legittimità: si tratta di fatti diversi, per i quali non può operare l’art. 669 cod. proc. pen. L’identità soggettiva degli autori e l’identità del soggetto passivo non sono sufficienti a configurare il medesimo fatto storico, poiché le condotte illecite si collocano in annualità distinte e riguardano obblighi dichiarativi autonomi.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte ha inoltre applicato l’art. 616 cod. proc. pen., disponendo il versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità e in applicazione dei criteri già indicati dalla Corte costituzionale n. 186 del 2000.
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Nota della Redazione
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