Il diniego di assegnazione temporanea richiede motivazione attenuata con familiari (TAR Lazio n. 7758 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’assegnazione temporanea del lavoratore disabile o del familiare che lo assiste, ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. n. 104/92, presuppone come prius logico l’accertamento della mancanza di alternative assistenziali da parte di altri congiunti. Ove l’amministrazione dimostri la presenza di altri familiari idonei a prestare assistenza, l’onere motivazionale gravante sul diniego risulta attenuato, essendo sufficiente il riferimento alla scopertura organica del reparto. La valutazione dell’amministrazione costituisce esercizio di un bilanciamento tra le esigenze del richiedente e quelle organizzative del servizio, sindacabile solo per manifesta illogicità o irragionevolezza.
Il Fatto
Un graduato capo dell’Esercito, in servizio quale operatore logistico della sanità, presentava istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. n. 104/92 per assistere la zia, affetta da handicap in situazione di gravità, chiedendo di essere trasferito in una delle sedi di Capua, Santa Maria Capua Vetere, Cassino o Caserta. Con il provvedimento impugnato, il Ministero della Difesa rigettava l’istanza, ritenendo prevalenti le esigenze organizzative dell’amministrazione e rilevando la presenza di altri familiari che avrebbero potuto prestare l’assistenza richiesta.
Avverso tale diniego, il ricorrente proponeva ricorso deducendo tre motivi: la mancata comparazione concreta tra le esigenze rappresentate e quelle di servizio; l’erroneo richiamo agli obblighi di assistenza di cui agli artt. 433, 441 e 443 cod. civ., che riteneva espunti dalla disciplina dalla l. n. 183/2010; e l’illegittimo riferimento alla normativa sui permessi e sul lavoro notturno, non applicabile alla fattispecie. Sia l’istanza cautelare che l’appello avverso l’ordinanza di rigetto venivano respinti.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha ritenuto il ricorso infondato, valorizzando l’operato bilanciamento operato dall’amministrazione. Il Collegio ha rilevato come il provvedimento impugnato avesse correttamente accertato, in via preliminare, la presenza di altri familiari in loco, astrattamente idonei a prestare assistenza alla zia del ricorrente. Da tale accertamento discende, secondo il Giudice, un onere motivazionale attenuato a carico dell’amministrazione con riferimento alle esigenze organizzative.
La sentenza chiarisce che l’accertamento dell’insussistenza di alternative assistenziali costituisce un prius logico del procedimento concessorio: solo quando il richiedente dimostri di essere l’unico soggetto in grado di prestare l’assistenza, l’amministrazione è tenuta a una motivazione stringente sulle ragioni di servizio che ostano all’accoglimento. Al contrario, accertata la presenza di altri familiari idonei, il diniego può essere validamente fondato anche su un riferimento, sia pure sintetico, alla scopertura del reparto di appartenenza.
La Corte ha quindi confermato l’impostazione già espressa in sede cautelare, sia dalla Sezione che dal Consiglio di Stato, secondo cui il provvedimento impugnato aveva ragionevolmente bilanciato gli interessi del ricorrente con le preminenti esigenze organizzative del Reparto. Il richiamo alla posizione del ricorrente, quale parente di terzo grado postergato negli obblighi di assistenza rispetto ai congiunti più stretti, è stato ritenuto coerente con il sistema delineato dalla normativa di settore, pur nella vigenza della disciplina successiva all’abrogazione del requisito della mancanza di alternative.
In definitiva, il ricorso è stato rigettato, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, in ragione della natura della controversia e della sua complessità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 433 c.c. – Persone obbligate
- Art. 441 c.c. – Concorso di obbligati
- Art. 443 c.c. – Modo di somministrazione degli alimenti