Decadenza del permesso di costruire e sequestro penale non sospendono i termini (TAR Campania n. 1201 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di titoli edilizi, la decadenza conseguente alla mancata ultimazione dei lavori nel termine previsto dall’art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 opera automaticamente, con la conseguenza che il provvedimento che la dichiara ha natura meramente ricognitiva e dichiarativa, non costitutiva. La proroga del termine è subordinata a una formale istanza da presentare prima della scadenza e non è configurabile come automatica per factum principis. Il sequestro penale del cantiere, pur impedendo l’esecuzione materiale delle opere, non sospende i termini e non esonera il titolare dall’onere di chiedere la proroga. Il difetto di comunicazione di avvio del procedimento non vizia l’atto vincolato, salvo che l’omessa partecipazione abbia arrecato un effettivo pregiudizio alle ragioni del privato.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Quarto ha dichiarato la decadenza del permesso di costruire rilasciato nel 2010, relativo alla realizzazione di un sottotetto termico, e della successiva denuncia di inizio attività presentata nel 2011 in variante. Con lo stesso atto l’amministrazione ha diffidato il proprietario dal prosieguo dei lavori e ha ordinato il ripristino dello stato anteriore alla comunicazione di ripresa delle opere del luglio 2022.
Nel provvedimento il Comune ha rilevato la scadenza dei titoli per mancata ultimazione dei lavori e l’assenza di tempestive richieste di proroga, escludendo che potesse operare una sospensione automatica per i sequestri penali che avevano interessato il cantiere dal 4 novembre 2011 al 7 febbraio 2019. Il ricorrente ha dedotto la mancata comunicazione di avvio del procedimento, la carenza di istruttoria e l’ultrattività del titolo per il periodo di indisponibilità dell’area.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge tutti e tre i motivi. Sul primo, relativo all’omessa comunicazione di avvio, rileva che la pronuncia di decadenza è atto vincolato e meramente ricognitivo di un effetto già maturato ex lege, come affermato dalla giurisprudenza richiamata (Cons. Stato n. 906 del 2021; C.G.A.R.S. n. 521 del 2022; TAR Lombardia n. 812 del 2023). Ne segue la non necessarietà della comunicazione.
La censura è infondata anche in fatto: il Comune aveva inviato una comunicazione preliminare in cui rappresentava la necessità di verificare la validità dei titoli, e il proprietario aveva partecipato depositando una memoria con cui invocava la proroga speciale. Le garanzie di partecipazione, del resto, non si identificano con il contraddittorio processuale e vanno valutate in relazione al pregiudizio effettivo arrecato (Cons. Stato n. 2757 del 2023).
Quanto al secondo motivo, il provvedimento è adeguatamente motivato: richiama i due titoli, descrive le ordinanze di sospensione, la revoca delle autorizzazioni sismiche e i sequestri penali, e indica la giurisprudenza su cui fonda le proprie conclusioni.
Sul terzo motivo, il Collegio aderisce all’orientamento maggioritario secondo cui, anche in pendenza di un’iniziativa giudiziaria che abbia impedito l’ultimazione dei lavori, il privato che voglia evitare la decadenza deve presentare istanza di proroga prima della scadenza del termine (Cons. Stato n. 2078 del 2020). L’onere di allegare e dimostrare le sopravvenienze non imputabili grava sul titolare.
Il Collegio distingue la causa dall’effetto: il sequestro penale impedisce solo l’esecuzione materiale delle opere, non l’esercizio delle facoltà amministrative connesse, tra cui la richiesta di proroga. Nel caso concreto è pacifico che nessuna domanda di proroga sia mai stata presentata. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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