Obbligo del Comune sulla diffida non consumato dalla competenza prefettizia (TAR Campania n. 919 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di centottanta giorni previsto dall’art. 41, comma 1, d.P.R. n. 380/2001, come sostituito dall’art. 10-bis del d.l. n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020, non consuma il potere repressivo del Comune. La competenza sostitutiva attribuita al Prefetto ha funzione propulsivo-suppletiva e presuppone l’inerzia dell’autorità comunale: finché lo Stato non intervenga, il potere di provvedere resta in capo al Comune. Il proprietario di un fondo situato nelle immediate vicinanze del compendio abusivo è titolare di un interesse legittimo all’esercizio dei poteri repressivi e può ricorrere avverso l’inerzia dell’amministrazione, anche ai fini dell’ottenimento di una manifestazione espressa di volontà, quale che ne sia il contenuto.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un fondo posto nelle immediate vicinanze del compendio immobiliare del controinteressato, ha presentato via PEC, il 27 novembre 2024, un’istanza-diffida con cui ha sollecitato il Comune a esercitare i poteri repressivi e sanzionatori conseguenti alle ordinanze di demolizione 20/2017 e 22/2021.

Non avendo ricevuto alcuna risposta, ha proposto ricorso ex art. 117 c.p.a. per l’accertamento dell’obbligo di provvedere, con richiesta di nomina di un commissario ad acta. Il Comune ha eccepito il difetto di legittimazione e di interesse, nonché la perdita della propria competenza per decorso del termine di centottanta giorni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni di difetto di legittimazione e di interesse. Il ricorrente è proprietario di un fondo vicino al compendio interessato dalle ordinanze e il requisito della vicinitas è già stato riconosciuto dal medesimo TAR con sentenza n. 4591 del 2022. Rileva il possibile pregiudizio in termini di perdita di amenità e pregio in zona paesaggisticamente sensibile e la violazione della fascia di rispetto stradale. L’Adunanza Plenaria n. 22/2021 ha chiarito che l’interesse al ricorso può ricavarsi dall’insieme delle allegazioni.

Quanto alla seconda eccezione, il Collegio ritiene che la disciplina dell’art. 41 d.P.R. n. 380/2001, che concentra in capo al Prefetto le procedure di demolizione decorsi centottanta giorni dall’accertamento dell’abuso, abbia funzione propulsivo-suppletiva e non comporti la consumazione del potere dell’autorità ordinariamente competente. Finché lo Stato non intervenga in via sostitutiva, il potere resta esercitabile dal Comune.

La norma va letta in senso costituzionalmente orientato, nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale di cui all’art. 118 Cost. Il Collegio richiama la Corte costituzionale n. 19 del 2004, che censurò la precedente versione della disposizione per contrasto con il primo e il secondo comma dell’art. 118 Cost., perché sottraeva al Comune la possibilità di procedere direttamente all’esecuzione delle demolizioni senza ragioni che imponessero l’allocazione di tali funzioni in capo a un organo statale.

Nel merito, il ricorso è fondato. Il Comune non ha dato risposta con provvedimento espresso alla diffida, in violazione dell’obbligo di provvedere sancito dall’art. 2 della legge n. 241/1990 e dalla normativa di settore in materia di vigilanza edilizia. La costante giurisprudenza della Sezione riconosce al proprietario confinante, il cui interesse sia inciso dal mancato esercizio dei poteri repressivi, la titolarità di un interesse legittimo azionabile avverso l’inerzia. Nel giudizio ex art. 117 c.p.a. il bene della vita afferisce all’ottenimento di una formale manifestazione di volontà, in ossequio al dovere di clare loqui e di tempestiva conclusione del procedimento.

Il ricorso è pertanto accolto e il Comune è condannato a provvedere con provvedimento espresso entro sessanta giorni. In caso di ulteriore inerzia è nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione Pianificazione territoriale metropolitana della Città Metropolitana di Napoli. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *