Tempo trascorso e presunzione di pericolosità nelle misure cautelari per narcotraffico (Cass. pen. Sez. IV n. 23413 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari per i reati di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari non è superata dal solo decorso del tempo dai fatti contestati. Il giudice deve valutare il tempo trascorso quando si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte sintomatiche di perdurante pericolosità, ma tale elemento è solo uno dei fattori rilevanti. Con specifico riferimento al delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, la prognosi di pericolosità non si rapporta unicamente all’operatività dell’associazione o alla data ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati espressivi della medesima professionalità e del medesimo inserimento nei circuiti criminali. La mera rescissione del vincolo associativo non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma, in accoglimento dell’appello della Procura, ha applicato la custodia cautelare in carcere a un indagato per il reato di partecipazione a un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di cocaina, di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, oltre a plurimi reati-fine ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990.
Il provvedimento di primo grado, che aveva respinto la richiesta, è stato riformato in sede di riesame. L’indagato ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi: la violazione degli artt. 274, lett. c), e 275, comma 3, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, sotto il profilo delle esigenze cautelari e dell’adeguatezza della sola misura custodiale.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo è aspecifico, poiché si limita a critiche generiche di fronte a un apparato argomentativo privo di illogicità e coerente con i principi in materia.
La Corte ricorda che, pur in presenza della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il tempo trascorso dai fatti, alla luce della riforma di cui alla legge n. 47/2015 e di un’esegesi costituzionalmente orientata, deve essere espressamente considerato dal giudice quando si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte sintomatiche. In tal senso il dato temporale può rientrare tra gli elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.
Con riguardo al delitto associativo in materia di stupefacenti, i giudici di legittimità precisano che la valutazione è complessiva: il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti e la mera rescissione del vincolo non supera la presunzione. Si richiamano sul punto Sez. 6 n. 11735 del 2024, Sez. 4 n. 19751 del 2024, Sez. 1 n. 386 del 2023, Sez. 3 n. 16357 del 2021 e Sez. 4 n. 3966 del 2021.
Quanto al caso concreto, il Tribunale ha valorizzato la particolare resistenza dell’organizzazione, che ha continuato a operare nonostante arresti e sequestri, e la personalità dell’indagato, il cui contributo è stato reso mentre il capo era agli arresti domiciliari, con radicato inserimento nei circuiti del narcotraffico.
Analoghe considerazioni valgono per il secondo motivo: il Tribunale ha escluso elementi idonei a vincere la presunzione di adeguatezza della custodia, ritenendo che misure meno afflittive non avrebbero impedito la ripresa dei contatti. Il riferimento all’espulsione dal territorio nazionale non assume rilievo decisivo, trattandosi di elemento non documentato e non idoneo a escludere un nuovo ingresso clandestino.
Nota della Redazione
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