Vantaggi compensativi e LBO: onere probatorio dell’amministratore (Cass. pen. Sez. V n. 27942 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, i vantaggi compensativi di cui all’art. 2634, comma terzo, cod. civ. possono escludere la natura distrattiva di un’operazione infragruppo solo se conseguiti o fondatamente prevedibili e allegati e provati dall’imputato con i requisiti di certezza, congruità e proporzionalità, di valore almeno equivalente al sacrificio economico inizialmente sopportato dalla società fallita. Non è sufficiente dedurre la mera appartenenza al medesimo gruppo, occorrendo la dimostrazione del rapporto di direzione, coordinamento e controllo e del saldo finale positivo delle operazioni compiute nell’interesse del gruppo. L’operazione di leveraged buy out, in assenza di un effettivo progetto industriale, integra la fattispecie di bancarotta impropria di cui all’art. 223, comma secondo, n. 2), legge fall. L’amministratore di diritto risponde unitamente all’amministratore di fatto, essendo sufficiente la generica consapevolezza delle attività illecite, anche in forma di dolo eventuale.
Il Fatto
La vicenda riguarda una società operativa acquisita mediante un’operazione di leveraged buy out da parte di una società veicolo di diritto lussemburghese, con finanziamento erogato da un istituto di credito. Il debito per l’acquisto veniva garantito e rimborsato con il patrimonio e i flussi di cassa della stessa società acquisita. Nel giro di pochi anni la società target, privata degli immobili, della liquidità e caricata di un canone di locazione fuori mercato, giungeva al fallimento.
Il Tribunale aveva condannato gli imputati per bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e per bancarotta impropria da operazioni dolose; la Corte d’appello aveva riformato la sentenza in senso favorevole a uno solo degli imputati, quanto all’entità del trattamento sanzionatorio. Entrambi gli imputati impugnavano la decisione in Cassazione, con distinti ricorsi affidati a motivi processuali e sostanziali.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta innanzitutto i motivi di natura processuale. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 525, comma 2, cod. proc. pen., per la diversa composizione del collegio tra ammissione delle prove, istruttoria e deliberazione, la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 41736 del 2019: il principio d’immutabilità del giudice impone che colui che delibera sia lo stesso che ha disposto l’ammissione, ma i provvedimenti sull’ammissione restano validi se non modificati. Il mutamento di composizione attribuisce alle parti il diritto di chiedere la rinnovazione; ove nessuna parte la richieda, i verbali permangono nel fascicolo e possono essere utilizzati ai sensi dell’art. 511, comma 2, cod. proc. pen. La mancata lettura, in assenza di sanzione, non genera nullità o inutilizzabilità, non essendo riconducibile all’art. 178 cod. proc. pen.
Analogo rigetto riguarda la dedotta abnormità del provvedimento di spoglio del collegio incompatibile: secondo la Corte, gli atti compiuti dal giudice investito della trattazione a seguito della trasmissione diretta da altro giudice che ha rilevato la propria incompatibilità non sono affetti da nullità. Anche il motivo relativo alla mancata contestazione del capo d’imputazione nel decreto che dispone il giudizio è infondato: la nuova notifica del decreto integrato, disposta alla prima udienza utile, sana il vizio originario, e la contestazione suppletiva in udienza è legittima ai sensi dell’art. 517 cod. proc. pen. in presenza del vincolo della continuazione.
Sul quarto motivo, la Corte aderisce all’orientamento secondo cui il giudice d’appello che dispone la rinnovazione istruttoria può motivare implicitamente, sviluppando l’argomentazione in sentenza, coerentemente con l’art. 603 cod. proc. pen. La trasformazione del rito da non partecipato a partecipato assicura il contraddittorio, né è prevista una interlocuzione preventiva sul contenuto della rinnovazione. Quanto alle prove a discarico, la violazione dell’art. 495, comma 2, cod. proc. pen. è integrata solo se la richiesta viene respinta, ipotesi non verificatasi.
Il nucleo sostanziale attiene ai vantaggi compensativi nelle operazioni infragruppo. La Corte ricostruisce l’evoluzione giurisprudenziale: la previsione dell’art. 2634, comma terzo, cod. civ. conferisce valenza normativa a principi applicabili anche alle condotte fallimentari. Per escludere la natura distrattiva di un’operazione infragruppo non basta allegare la partecipazione a un gruppo, occorrendo la dimostrazione del rapporto di direzione, coordinamento e controllo e del saldo finale positivo. I vantaggi devono presentare i requisiti di certezza, congruità e proporzionalità ed essere di valore equivalente al sacrificio iniziale. La Corte rileva la genericità delle allegazioni difensive e la mancata dimostrazione dei concreti vantaggi.
Quanto all’operazione di leveraged buy out, la Corte richiama la Sez. V n. 23730 del 2006 e la Sez. V n. 41741 del 2025: l’operazione è legittima solo se sorretta da un piano economico-finanziario concreto, realistico e fondato su dati attendibili. Nel caso di specie era emersa la totale assenza di un effettivo piano, risultando il “term sheet” un semplice regolamento dei rapporti con l’istituto erogante. Circa la posizione dell’amministratore di diritto, la Corte ribadisce che egli risponde unitamente all’amministratore di fatto, essendo sufficiente la generica consapevolezza delle condotte illecite. I ricorsi sono pertanto rigettati, con condanna alle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate in complessivi euro 4.500,00.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2634 c.c. – Infedeltà patrimoniale
- Art. 178 c.p.p. – Nullità di ordine generale
- Art. 495 c.p.p. – Provvedimenti del giudice in ordine alla prova
- Art. 511 c.p.p. – Letture consentite
- Art. 517 c.p.p. – Reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento
- Art. 525 c.p.p. – Immediatezza della deliberazione
- Art. 603 c.p.p. – Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale