Appello inammissibile per mancata elezione di domicilio dell’imputato detenuto (Cass. pen. Sez. I n. 27968 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La prescrizione, dettata dall’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. nel testo introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022, di depositare a pena di inammissibilità la dichiarazione o elezione di domicilio non trova applicazione quando l’imputato impugnante sia detenuto, anche per altra causa. Nei confronti dell’imputato detenuto le notificazioni vanno eseguite, a prescindere da ogni elezione di domicilio, presso il luogo di detenzione, mediante consegna di copia alla persona. Il giudice dell’impugnazione, ove la condizione di detenzione risulti dagli atti e segnatamente dalla sentenza impugnata, è tenuto a verificarne la permanenza prima di dichiarare l’inammissibilità dell’atto. L’interpretazione restrittiva delle disposizioni limitative del diritto di accesso alla giurisdizione risponde ai canoni di prevedibilità, proporzionalità e adeguatezza delle sanzioni processuali per violazioni formali.
Il Fatto
La Corte di appello di Reggio Calabria, con ordinanza del 25/11/2025, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’imputato avverso la sentenza del Tribunale di Palmi del 24/02/2023, per mancanza della dichiarazione o elezione di domicilio prescritta dall’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo la propria condizione di detenzione, per altra causa, al momento della presentazione dell’impugnazione. Tale circostanza era già nota alla Corte di appello, essendosene dato atto nella sentenza di primo grado, sicché le notificazioni avrebbero dovuto essere eseguite presso il luogo di detenzione. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al giudice del gravame.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento. Dalla documentazione in fascicolo, esaminabile in ragione della natura del vizio dedotto, emerge che l’imputato, durante il processo di primo grado, era detenuto per altra causa, tanto da essere presente all’udienza del 24 febbraio 2023 mediante videocollegamento dalla casa circondariale.
La circostanza assume rilievo decisivo, perché imponeva al giudice dell’appello l’accertamento della condizione di detenzione al momento della proposizione dell’impugnazione. L’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150 del 2022 e oggi abrogato per effetto dell’art. 2, comma 1, lett. o), legge n. 114 del 2024, richiede il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio a pena di inammissibilità.
Secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata, tale disposizione non si applica quando l’imputato impugnante sia detenuto, pur se per altra causa. La Corte ha valorizzato le ragioni di interpretazione restrittiva delle norme limitative del diritto di accesso alla giurisdizione, in conformità all’art. 6 CEDU, richiamando i canoni di prevedibilità, proporzionalità e adeguatezza. È stato ribadito che la sanzione dell’inammissibilità è giustificata solo se congrua e proporzionata, dovendosi rifuggire da eccessi formalistici.
La Corte ha poi richiamato il combinato disposto degli artt. 156 e 164 cod. proc. pen., come modificati dal d.lgs. n. 150 del 2022: le notificazioni all’imputato detenuto vanno eseguite sempre presso il luogo di detenzione, mediante consegna di copia alla persona, a prescindere da qualsiasi elezione di domicilio. Il principio, già affermato dalle Sezioni Unite n. 12778 del 27/02/2020, si applica anche al detenuto per altra causa quando lo stato di detenzione risulti dagli atti.
Ne consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Reggio Calabria per l’ulteriore corso.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 156 c.p.p. – Notificazioni all'imputato detenuto
- Art. 164 c.p.p. – Efficacia della dichiarazione e dell'elezione di domicilio
- Art. 581 c.p.p. – Forma dell'impugnazione