Liberazione anticipata non negabile per lievi infrazioni disciplinari (Cass. pen. Sez. I n. 832 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della concessione della liberazione anticipata, la partecipazione all’opera di rieducazione deve essere valutata dal giudice di sorveglianza con riferimento a dati oggettivi, quali l’impegno nel trarre profitto dalle opportunità trattamentali e il mantenimento di corretti e costruttivi rapporti. La valutazione del giudice deve essere concreta e complessiva: un illecito disciplinare, o un comportamento genericamente definito come “irrequietezza”, non può essere considerato di per sé ostativo alla concessione del beneficio, ma deve essere apprezzato alla luce di tutti gli elementi positivi della condotta tenuta dal detenuto nel periodo semestrale in esame. Ne consegue che l’ordinanza di diniego che non specifichi le ragioni per cui tali comportamenti siano sintomatici della mancata adesione al trattamento rieducativo è viziata da carenza motivazionale.
Il Fatto
Il magistrato di sorveglianza respingeva la domanda di liberazione anticipata presentata da un detenuto con riferimento a quattro semestri di detenzione, maturati dal 16 luglio 2021 al 15 luglio 2023. Il reclamo avverso tale diniego veniva rigettato dal Tribunale di sorveglianza, il quale fondava la propria decisione su una sanzione disciplinare riportata dal detenuto per aver aggredito un altro detenuto e su una condotta caratterizzata da “irrequietezza e comportamento irregolare”.
Il detenuto proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 54 Ord. pen. e il vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale non avesse considerato la sua costante regolare condotta e non avesse spiegato in cosa fosse consistita la riferita irrequietezza.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente ricordato che la finalità della liberazione anticipata è quella di consentire un più efficace reinserimento sociale del condannato che abbia offerto prova di partecipazione all’opera di rieducazione. Tale partecipazione, ai sensi dell’art. 103, comma 2, D.P.R. n. 230/2000, si ricollega a parametri oggettivi, quali l’impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità del trattamento e il mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con operatori, compagni, famiglia e comunità esterna.
La Suprema Corte ha evidenziato che il giudice di merito, per negare il beneficio, è tenuto a verificare se il comportamento del detenuto dimostri un allontanamento da modelli socialmente validi, sintomatico della mancata partecipazione all’opera di rieducazione. Con specifico riferimento agli illeciti disciplinari, gli stessi devono essere acquisiti e valutati concretamente, per verificarne l’attitudine a indicare una condotta restia al processo rieducativo, e poi comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento positivo della condotta tenuta nel semestre. Una qualsivoglia infrazione non può, da sola, “porre nel nulla” un comportamento positivo assunto con continuità.
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato è stato ritenuto viziato da assoluta carenza motivazionale, poiché il Tribunale di sorveglianza si è limitato a richiamare l’illecito disciplinare e una generica irrequietezza, senza indicare le ragioni per cui tali comportamenti fossero significativi di una non proficua partecipazione all’opera trattamentale, e senza compiere alcun confronto con gli altri elementi connotanti la condotta inframuraria del detenuto nei semestri in valutazione.
La Corte ha infine precisato che, pur nella logica della valutazione frazionata per semestri, una trasgressione può riflettersi negativamente anche sui semestri antecedenti o successivi, ma solo se manifesti la mancata adesione all’opera di rieducazione. L’ordinanza è stata pertanto annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Messina per un nuovo giudizio, da svolgersi in conformità ai principi enunciati.
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Nota della Redazione
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