Carta elettronica docente: ottemperanza al giudicato e controvalore pecuniario (TAR Campania n. 155 del 09.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., l’amministrazione è tenuta a dare esatta ed integrale esecuzione al titolo. Ove sia decorso il termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio, l’obbligo non si estingue ma si converte nell’erogazione del controvalore pecuniario, con gli interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione. Il mancato rispetto del limite temporale non è opponibile quando dipende da condotta omissiva dell’amministrazione, che non può giovarsi del proprio contegno inerte. La mancanza di stanziamento o di disponibilità di cassa non costituisce legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Il Fatto

La ricorrente, docente, agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione di una sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per cinque anni scolastici, per un totale indicato in € 2.500,00.

La sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato. Esperita senza esito la notifica del titolo e decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni, la ricorrente deduce l’inerzia dell’amministrazione e chiede la condanna al pagamento, oltre accessori, con nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

Il Tribunale verifica la sussistenza dei presupposti processuali: il rispetto del termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e di quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, cod. proc. amm.. Accerta inoltre che la sentenza ottemperanda è stata ritualmente notificata e che è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997, per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Non essendo stata allegata prova dell’adempimento, il Collegio dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Sul punto centrale, il Tribunale precisa che, ove sia decorso il termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo. La natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria e l’imputabilità dell’inerzia all’amministrazione escludono che questa possa sottrarsi all’adempimento per effetto del proprio ritardo.

Il Collegio nomina quindi un commissario ad acta nella persona di un Dirigente della competente Direzione generale, senza compenso e con facoltà di delega, con il compito di provvedere all’allocazione della somma in bilancio e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. Resta fermo che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. È invece respinta la domanda di astreintes, non ritenuta equa nel caso di specie. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione al procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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