Assegno di incollocabilità oltre otto anni fino al 65° anno di età (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 162 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’assegno di incollocabilità previsto dall’art. 104 d.P.R. n. 1092/1973 va corrisposto fino al compimento del 65° anno di età dell’invalido per servizio. Quando all’invalido sia riconosciuto il diritto all’assegno per periodi complessivamente superiori a otto anni, anche non continuativi, l’art. 20 d.P.R. n. 915/1978 impone la liquidazione fino al 65° anno senza ulteriori accertamenti sanitari. È sufficiente che la persistenza del requisito medico-legale risulti acclarata da parere della competente struttura sanitaria, anche se la visita sia intervenuta dopo il compimento del 65° anno. La riliquidazione del trattamento pensionistico privilegiato con l’aliquota di beneficio ex legge n. 539/1950 opera ex tunc quanto alla decorrenza giuridica, mentre quella economica cede alla prescrizione quinquennale dei ratei maturati prima della domanda o diffida.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente del Ministero dell’Interno con la qualifica di Sovrintendente della Polizia di Stato, è stato collocato in quiescenza per inabilità fisica nel 2004. Con successivo decreto ministeriale gli è stata conferita la pensione privilegiata di terza categoria per patologie multiple, con causa di servizio riconosciuta e stato di incollocabilità accertato per la maggior parte delle infermità.

Dal 2007 al 2011 ha percepito l’assegno di incollocabilità. Dopo anni di solleciti, nel gennaio 2025 il Collegio medico della ASL competente ha confermato la persistenza dello stato di incollocabilità con rivalutazione a quattro anni. Il Ministero ha però rinnovato il beneficio solo fino al 2015, computando il nuovo periodo dal termine del precedente. Il ricorrente ha chiesto la riliquidazione dell’assegno fino al 65° anno e l’applicazione dell’aliquota del 2,50% ex legge n. 539/1950, in luogo di quella inferiore applicata.

La Motivazione della Corte

La prima domanda, sull’assegno di incollocabilità, è accolta. Il Collegio richiama l’art. 104 d.P.R. n. 1092/1973, che attribuisce l’assegno in aggiunta alla pensione fino al compimento del 65° anno di età ai mutilati e invalidi per servizio incollocabili, e l’art. 20 d.P.R. n. 915/1978, che dispone la liquidazione senza ulteriori accertamenti sanitari quando il diritto sia stato riconosciuto per periodi complessivamente superiori a otto anni, anche non continuativi.

Dalla sequela dei pareri medico-legali risulta un primo periodo di assegno dal 2007 al 2011 e, poi, la conferma della persistenza del quadro clinico nel 2025. Tra il 2011 e il 2025 intercorre quindi un periodo superiore a otto anni. Il giudice osserva che il beneficio deve essere corrisposto senza soluzione di continuità fino al 65° anno, già compiuto prima della visita della ASL. Rileva sia la persistenza del requisito medico-legale al 2025, sia il superamento del periodo complessivo di otto anni senza necessità di ulteriori accertamenti.

Consegue la condanna del Ministero a corrispondere quanto dovuto per l’assegno, oltre arretrati, interessi legali e rivalutazione monetaria. Il Collegio applica il principio del cumulo parziale affermato dalle Sezioni Riunite con la pronuncia n. 10/2002, limitando la rivalutazione all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi, con decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo fino al soddisfo.

Il secondo capo di domanda, sull’aliquota del 2,50% ex legge n. 539/1950, è stato nel frattempo soddisfatto in via amministrativa. Il provvedimento di rideterminazione riconosce la decorrenza giuridica corretta dal congedo, ma limita quella economica per effetto della prescrizione quinquennale dei ratei anteriori alla diffida. Il giudice ritiene che l’errore del decreto ministeriale, che indicava l’aliquota inferiore, vada corretto quanto alla decorrenza giuridica, mentre quella economica cede alla prescrizione calcolata dalla domanda o diffida, in forza dell’art. 2948 cod. civ. e dell’art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970, come introdotto dal d.l. n. 98/2011. Per questo capo è dichiarata la cessazione della materia del contendere. Le spese legali sono compensate, anche in ragione dei ritardi nelle visite non imputabili al Ministero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2948 c.c.

Tutte le 618 sentenze sull'art. 2948 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *