Revisione: inammissibilità anche con sentenza se le prove nuove sono inidonee (Cass. pen. Sez. I n. 28258 del 24.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’inammissibilità della richiesta di revisione può essere dichiarata, oltre che con l’ordinanza prevista dall’art. 634 cod. proc. pen., anche con la sentenza conclusiva del giudizio instaurato ai sensi dell’art. 636 cod. proc. pen., una volta che il contraddittorio sia stato svolto. In tale fase il giudice può rivalutare il requisito della novità della prova e respingere l’istanza senza dare corso al merito. La prova nuova deve condurre, in termini di ragionevole sicurezza, all’accertamento di un fatto che renda il compendio probatorio originario incapace di sostenere la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. È congrua la declaratoria di inammissibilità fondata sulla palese inidoneità delle prove nuove a ribaltare il giudicato, allorché la motivazione sia adeguata e immune da vizi logici.

Il Fatto

Due condannati, con sentenza della Corte d’appello di Genova del 19.12.2019, per il reato di atti persecutori in danno dei vicini di casa, hanno presentato richiesta di revisione. La Corte d’appello di Torino l’aveva dichiarata inammissibile; la Quinta Sezione della Cassazione, con sentenza del 13.12.2024, aveva annullato con rinvio, avendo la Corte territoriale ecceduto i limiti della delibazione sommaria. Nel giudizio di rinvio la Corte d’appello di Milano, in udienza e nel contraddittorio, ha nuovamente dichiarato inammissibile l’istanza, ritenendo le prove nuove palesemente inidonee a smentire il giudicato. Da qui il ricorso per cassazione, articolato in due motivi.

La Motivazione della Corte

La Cassazione muove da un rilievo preliminare: l’inammissibilità, nel caso, è stata dichiarata al termine dell’udienza celebrata dopo la citazione a giudizio delle parti. L’esito è conforme al principio per cui la declaratoria può intervenire anche con sentenza, dopo l’instaurazione del giudizio ex art. 636 cod. proc. pen., non precludendo l’art. 634 cod. proc. pen. l’adozione della stessa pronuncia nel prosieguo del procedimento.

Richiamate le Sezioni Unite n. 624 del 2002 (Pisano), la Corte ricorda che il procedimento di revisione si articola in due fasi: la prima, de plano, di verifica dell’ammissibilità; la seconda, il vero e proprio giudizio di revisione, volto alla valutazione delle nuove prove. Nella fase dibattimentale la Corte d’appello può rivalutare le condizioni di ammissibilità e respingere l’istanza senza assumere le prove indicate, non residuando ulteriori accertamenti.

Sul merito, la Corte enuncia il criterio: la prova nuova deve condurre all’accertamento, in termini di ragionevole sicurezza, di un fatto che renda il compendio originario incapace di sostenere la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio, secondo il principio di Sez. 5 n. 34515 del 2021 (Fadda). La motivazione dei giudici milanesi è adeguata: il reato contestato consta di plurimi elementi, mentre le prove nuove coprono solo un limitato segmento temporale e una sola condotta, già assistita da altre fonti di prova. Il ricorso, osserva la Corte, non si confronta con tali fonti e ambisce piuttosto a una diversa interpretazione degli elementi del giudicato.

Quanto al secondo motivo, il vizio di travisamento della prova vede circoscritta la cognizione di legittimità alla verifica dell’esatta trasposizione, nel ragionamento del giudice di merito, del dato probatorio rilevante e decisivo, per evidenziarne l’incontrovertibile distorsione, ma non il significato. La deduzione presuppone che la motivazione si basi in modo determinante su prova insussistente o su un risultato incontestabilmente diverso dal reale, ed esige l’autosufficienza dell’atto. Nel caso, le censure si risolvono in una reinterpretazione delle prove, non in una loro immediata smentita per tabulas: la doglianza non può trovare ingresso in sede di legittimità.

Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili. La Corte dispone che, in caso di diffusione, siano omesse le generalità e i dati identificativi ex art. 52 d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 636 c.p.p.

Tutte le 10 sentenze sull'art. 636 c.p.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *