Peculato del ricevitore del lotto sin dalla riscossione (Cass. pen. Sez. 6 n. 2327 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di peculato la condotta del gestore o esercente di giochi e scommesse in concessione erariale che si impossessi dei proventi del gioco, anche per la parte destinata all’Erario, non versandoli al concessionario competente. Il denaro incassato appartiene alla pubblica amministrazione sin dal momento della sua riscossione, in quanto il concessionario riveste la qualifica formale di agente contabile ed è incaricato di pubblico servizio, funzione cui partecipano il gestore e l’esercente, essendo loro delegata parte delle attività proprie del concessionario. È inammissibile il ricorso per cassazione che, reiterando i motivi d’appello, prospetti una diversa ricostruzione dei fatti o si limiti ad addurre l’assenza di profili negativi per il riconoscimento delle attenuanti generiche, senza indicare specifici dati suscettibili di positivo apprezzamento.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino cinese esercente una ricevitoria del gioco del lotto, era stato condannato per peculato continuato per essersi appropriato di somme incassate e non riversate all’Erario, per un importo complessivo di 505.168,49 euro. La Corte di appello di Milano aveva confermato la condanna di primo grado. Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo tre motivi.

Con il primo motivo eccepiva l’erronea qualificazione giuridica del fatto, negando la qualifica pubblicistica del ricevitore e sostenendo la natura privatistica del rapporto con il concessionario. Con il secondo motivo lamentava lacune motivazionali in punto di valutazione delle prove e di standard di colpevolezza oltre il ragionevole dubbio. Con il terzo motivo censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondato sull’irreperibilità e sulla mancata collaborazione dell’imputato.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente confermato il rigetto dell’istanza di rinvio avanzata dal difensore per concomitanti impegni professionali. L’impedimento del difensore costituisce legittimo impedimento ai sensi dell’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. solo se ricorrono specifiche condizioni, tra cui la rappresentazione dell’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen., sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio. Nel caso di specie, tale indicazione era mancata del tutto.

Nel merito, la Corte ha dichiarato inammissibili tutti i motivi di ricorso, anzitutto perché semplicemente reiterativi di quelli d’appello, cui la sentenza impugnata aveva già risposto in modo ineccepibile. Quanto al primo motivo, la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 6087 del 2021, secondo cui il denaro incassato dal gestore o esercente di giochi in concessione erariale appartiene alla pubblica amministrazione sin dalla riscossione. Il concessionario riveste la qualifica di agente contabile ed è incaricato di pubblico servizio, funzione cui partecipano il gestore e l’esercente per la parte di attività loro delegata.

La Corte ha giudicato “eccentrico” il riferimento difensivo alla posizione dell’albergatore per l’imposta di soggiorno: solo a quest’ultimo la legge ha attribuito la qualifica di responsabile d’imposta con sanzione amministrativo-tributaria, mutando la previgente disciplina che lo investiva quale agente contabile. Il secondo motivo è stato ritenuto non consentito in sede di legittimità, consistendo in una differente ricostruzione dei fatti che pretende una indebita rivalutazione del materiale probatorio. Analogamente, il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: il ricorrente si è limitato ad addurre l’assenza di profili negativamente valutabili, senza indicare specifici dati suscettibili di positivo apprezzamento, necessari per il riconoscimento delle attenuanti generiche.

L’inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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