Responsabilità erariale per indebita percezione di contributi provinciali (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 5 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità erariale si estende agli enti beneficiari di risorse pubbliche e ai loro amministratori e legali rappresentanti che si siano inseriti nel procedimento di concessione del contributo. L’indebita percezione di sovvenzioni pubbliche, ottenuta mediante falsificazione o artificiosa predisposizione della documentazione di rendicontazione, integra responsabilità amministrativo-contabile connotata da dolo. La qualità di amministratore di fatto può essere desunta da elementi sintomatici di inserimento organico del soggetto, con funzioni direttive, nella sequenza organizzativa, produttiva o commerciale della società. Il rinunciatario comportamento processuale del convenuto, che non si costituisca né riscontri l’invito a dedurre, consolida il quadro probatorio a carico del medesimo.
Il Fatto
La Procura regionale ha promosso giudizio di responsabilità erariale per indebita percezione di contributi pubblici erogati dalla Provincia Autonoma di Bolzano. La società e l’impresa individuale facenti capo alla convenuta, con il concorso di un amministratore di fatto, avrebbero presentato domande di contributo sulla base di documentazione contabile falsificata, percependo sovvenzioni per complessivi euro 310.285,98.
Esaurita la fase cautelare ante causam, i convenuti non si sono costituiti nel termine di cui all’art. 90 c.g.c. All’udienza pubblica nessuno è comparso per essi e il Procuratore regionale ha chiesto dichiararsi la contumacia e accogliersi integralmente la domanda.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla verifica della regolarità delle notificazioni e rileva che all’invito a dedurre non è seguita alcuna difesa, né vi è stata costituzione in giudizio. Nel procedimento cautelare la difesa si era limitata a contestare l’entità dei beni sequestrati, senza opporre argomenti alle esigenze cautelari. Tale condotta, preprocessuale e processuale, viene valorizzata come rinunciataria e conferma le risultanze istruttorie.
La prova dell’indebita percezione emerge dal raffronto tra i documenti acquisiti dagli organi di polizia e quelli prodotti in sede di rendicontazione. L’esame incrociato evidenzia una falsificazione, alterazione o artificiosa predisposizione della documentazione consegnata all’amministrazione provinciale. Da tale carattere fraudolento la Corte desume la connotazione dolosa dell’elemento soggettivo.
Sul rapporto di servizio, la decisione richiama l’orientamento consolidato secondo cui la giurisdizione contabile comprende tanto gli enti beneficiari di risorse pubbliche quanto i rispettivi amministratori e legali rappresentanti inseritisi nel procedimento di concessione. Viene quindi affermata la qualità di amministratore di fatto in capo al convenuto, desunta da una pluralità di elementi sintomatici: la sottoscrizione di domande di contributo, la sua indicazione quale referente delle istanze, la delega per l’operatività bancaria e il legame familiare con la titolare.
Ne consegue la condanna solidale al pagamento, in favore della Provincia, delle somme indebitamente erogate, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal deposito. La Corte dispone altresì la conversione in pignoramento del sequestro conservativo, ai sensi degli artt. 80 c.g.c. e 686 c.p.c., e condanna i convenuti alle spese di giustizia, liquidate complessivamente in euro 766,89.
Nota della Redazione
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