Giudizio di ottemperanza al giudicato sulla Carta elettronica del docente (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 678 del 31.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza previsto dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile quando l’amministrazione non abbia dato esecuzione al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che abbia riconosciuto al docente non di ruolo il diritto al beneficio economico della Carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato entro il termine assegnato e, per il caso di inutile decorso, nomina sin d’ora il commissario ad acta ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.. Il commissario, investito su istanza del creditore solo dopo l’inutile scadenza del termine, provvede entro i successivi sessanta giorni, senza diritto a compenso quando l’attività rientri nei suoi compiti istituzionali. Non è dovuta l’astreinte quando la procedura di ottemperanza disposta sia già stringente e celere.

Il Fatto

La parte ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza con cui il Tribunale di Trieste, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnare la Carta elettronica del docente, accreditandovi l’importo stabilito, oltre interessi, in relazione ai contratti a tempo determinato stipulati negli anni indicati in sentenza. Il beneficio economico di euro 500,00 annui era stato riconosciuto quale contributo alla formazione professionale, ai sensi dell’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015.

L’amministrazione non ha ottemperato spontaneamente. Il ricorrente ha quindi chiesto l’esecuzione del giudicato, la condanna alle spese del giudizio e il pagamento di ulteriori somme per ogni giorno di eventuale inadempimento. Il Ministero intimato non si è costituito. La causa è passata in decisione alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso. Sulla sentenza di cui è chiesta l’esecuzione si è formato il giudicato, attestato in atti, e dopo la rituale notifica della sentenza in copia conforme è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 prima della proposizione del ricorso.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. Il Tribunale ha rilevato che l’amministrazione non ha ottemperato alle statuizioni contenute nel giudicato, richiamando la propria sentenza n. 117 del 2024 e i numerosi ulteriori precedenti conformi. Ha quindi accolto il ricorso adottando le misure conseguenti ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.

Per l’effetto, è stato dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio ha sin d’ora nominato commissario ad acta il dirigente preposto alla competente Direzione Generale, precisando che questi assumerà le funzioni solo se direttamente investito dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato, provvedendo entro i successivi sessanta giorni. L’attività demandata rientra nei compiti istituzionali, sicché non è dovuto alcun compenso.

Quanto alle spese, non essendo contestato l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, determinate tenendo conto della natura minima e stereotipata dell’attività richiesta. L’amministrazione dovrà inoltre rimborsare il contributo unificato nella misura versata, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002. Spese e rimborso sono stati distratti a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e dell’art. 39 cod. proc. amm.

Il Collegio ha infine escluso la condanna al pagamento di ulteriori somme a titolo di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in conformità ai propri precedenti, attesa la stringente e celere procedura di ottemperanza così disposta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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